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La Corte dichiara non fondate le questioni sul d.lgs. n. 469/1997 e sulla legge n. 59/1997 relative al conferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro e collocamento, nonché alla possibilità di autorizzare soggetti privati come intermediari tra domanda e offerta di lavoro. La delega era sufficientemente determinata e non vi è eccesso di delega.
Di cosa si tratta
Il TAR Molise, nel giudicare l’impugnazione di provvedimenti con cui la Presidenza del Consiglio autorizzava la Regione Molise a svolgere funzioni di collocamento e il Ministero del lavoro autorizzava soggetti privati all’intermediazione lavorativa, ha dubitato che tale trasferimento di funzioni fosse sorretto da una delega legislativa valida. La questione coinvolgeva il rapporto tra legge delega (l. n. 59/1997) e decreto delegato (d.lgs. n. 469/1997).
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per il Molise ha sollevato questione sugli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 469/1997 nonché sugli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1, lett. g), e 4, comma 4, lett. c), della legge n. 59/1997, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Il rimettente sosteneva che il collocamento non rientrava nella delega sul "sostegno all’occupazione" e che la delega a soggetti privati per l’intermediazione eccedeva la legge delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La legge n. 59/1997, seguendo un metodo innovativo di delega per esclusione (individua le materie escluse, non quelle incluse), ricomprendeva il collocamento nel "sostegno all’occupazione" (art. 4, comma 4, lett. c) e nel conferimento generale delle funzioni localizzabili nel territorio regionale (art. 1, comma 2). L’autorizzazione a soggetti privati per l’intermediazione rientrava nella facoltà di individuare le "idonee strutture organizzative" ex art. 3, comma 1, lett. g). La delega era sufficientemente determinata tramite clausole generali e principi di sussidiarietà, completezza ed efficienza.
Il principio
Il controllo di costituzionalità sulla delega legislativa richiede un confronto ermeneutico parallelo tra la norma delegante e quella delegata. Una legge delega può adottare il metodo "per esclusione" (elencando ciò che è escluso invece di ciò che è incluso) e restare sufficientemente determinata se accompagnata da principi di sussidiarietà e allocazione ottimale delle funzioni tra i livelli di governo.
Domande e risposte
Che cosa distingue la delega "per esclusione" da quella tradizionale?
Nella delega tradizionale il legislatore elenca le materie conferite. In quella "per esclusione" (come la legge Bassanini n. 59/1997) il punto di partenza è il conferimento di tutte le funzioni localizzabili, con indicazione delle sole eccezioni. L’oggetto è determinato sia negativamente (ciò che è escluso) che positivamente (i principi di sussidiarietà e sviluppo locale).
Perché i soggetti privati potevano essere autorizzati all’intermediazione lavorativa?
Perché la delega a individuare "idonee strutture organizzative" per le funzioni non esclusivamente regionali autorizzava il legislatore delegato a disciplinare anche le modalità e i titolari del procedimento di intermediazione, compresi i privati con requisiti imprenditoriali adeguati.
Con questa sentenza il collocamento veniva definitivamente regionalizzato?
La sentenza confermava la legittimità del conferimento regionale già operato. Successivamente la riforma del titolo V Cost. (l. cost. n. 3/2001) ha ridisegnato ulteriormente i confini, ma questa pronuncia riguardava il quadro normativo anteriore alla riforma costituzionale.
Norme collegate
- Art. 70 della Costituzione — funzione legislativa delle Camere
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa al Governo
- Art. 77 della Costituzione — decreti-legge e decreti legislativi
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