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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma statale (art. 1, comma 1349, legge n. 296/2006) nella parte in cui escludeva che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succedesse all’Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la privatizzazione. È stata dichiarata illegittima anche una norma regionale piemontese connessa.

Di cosa si tratta

L’Ordine Mauriziano, ente ospedaliero storico torinese, è stato privatizzato con un decreto-legge del 2004, con trasferimento delle funzioni sanitarie all’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Diversi creditori (fornitori, dipendenti) avevano contratto rapporti con l’Ordine dopo la privatizzazione e non riuscivano a ottenere il pagamento né dall’Azienda né dall’Ordine. La Corte d’appello di Torino ha sollevato la questione di legittimità della norma che escludeva la successione nelle obbligazioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 97, 102, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. Le norme creavano una situazione in cui i creditori dell’Ordine Mauriziano non potevano soddisfarsi né nei confronti dell’Ordine (privo di risorse) né dell’Azienda (esclusa dalla successione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 39/2004; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1349, della legge n. 296/2006, nella parte in cui esclude che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano succeda all’Ordine nelle obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 277/2004, e nella parte in cui non prevede le modalità di soddisfazione di tali creditori.

Il principio

Quando lo Stato dispone la privatizzazione di un ente pubblico trasferendo funzioni a un soggetto diverso, deve garantire ai creditori la possibilità di soddisfarsi, pena la violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione. Una norma che lascia i creditori privi di qualsiasi referente solvibile è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa è l’Ordine Mauriziano?

L’Ordine Mauriziano è un antico ente ospedaliero di Torino, istituito nel 1572 da Emanuele Filiberto di Savoia. Con la riforma del 2004 le funzioni sanitarie sono state trasferite a un’azienda sanitaria pubblica, mentre l’Ordine ha mantenuto personalità giuridica privatistica per la gestione del patrimonio storico.

Perché i creditori si trovavano in una situazione impossibile?

La norma impugnata escludeva che l’Azienda sanitaria succedesse nelle obbligazioni dell’Ordine, mentre l’Ordine stesso era stato svuotato di risorse. I creditori non potevano soddisfarsi né da un soggetto né dall’altro, in violazione del loro diritto di credito.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

L’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino deve rispondere delle obbligazioni sorte dopo la privatizzazione del 2004, garantendo ai creditori un referente solvibile per il soddisfacimento dei propri diritti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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