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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana sull’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), che destinava il maggior gettito IVA derivante da accertamenti effettuati in anni precedenti all’erario statale, anziché alla Regione. La Corte ha ritenuto che la norma non violasse lo statuto siciliano né il principio di leale collaborazione.

Di cosa si tratta

Lo statuto della Regione siciliana attribuisce alla Regione una quota dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, compresa l’IVA. La legge di stabilità 2012 aveva previsto che il maggior gettito IVA derivante da accertamenti relativi a periodi di imposta precedenti al 2012 andasse interamente all’erario statale. La Regione siciliana impugnò questa disposizione, ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in riferimento all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455/1946 (statuto siciliano, convertito in legge costituzionale) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la norma statale non violasse le disposizioni statutarie della Regione siciliana in materia di compartecipazione ai tributi erariali. Il maggior gettito derivante da attività di accertamento di anni precedenti poteva essere legittimamente destinato all’erario statale senza ledere l’autonomia finanziaria regionale.

Il principio

Le norme statutarie che attribuiscono alla Regione siciliana quote di tributi erariali si riferiscono al gettito ordinario riscosso nell’ambito territoriale regionale; il legislatore statale può disciplinare diversamente le maggiori entrate derivanti da recuperi di evasione su periodi pregressi, senza violare l’autonomia finanziaria regionale garantita dallo statuto speciale.

Domande e risposte

Qual è il regime fiscale speciale della Regione siciliana?

Lo statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455/1946, convertito in legge costituzionale dalla l. cost. n. 2/1948) attribuisce alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, con alcune eccezioni. L’art. 36 dello statuto costituisce la base giuridica dell’autonomia finanziaria siciliana.

Cosa prevede l’art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012?

La disposizione impugnata prevedeva che il maggior gettito IVA derivante da attività di accertamento e riscossione coattiva effettuate nell’anno 2012 ma riferite a periodi d’imposta antecedenti fosse versato all’erario statale, escludendo così la Regione siciliana dalla partecipazione a tali entrate straordinarie.

Il principio di leale collaborazione era rispettato?

La Corte ha ritenuto di sì. Il principio di leale collaborazione impone un coordinamento tra Stato e Regioni, ma non vieta al legislatore statale di disciplinare le modalità di ripartizione delle entrate erariali straordinarie, purché la scelta non sia arbitraria o discriminatoria nei confronti della Regione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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