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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che imponeva il calcolo della pensione di anzianità sulla retribuzione convenzionale rideterminata in base alle aliquote contributive svizzere, anziché sulla retribuzione effettivamente percepita. Non sussisteva violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU.
Di cosa si tratta
Un lavoratore aveva prestato servizio in Svizzera e successivamente chiesto all’INPS la liquidazione della pensione di anzianità sulla base della retribuzione reale percepita durante il lavoro all’estero. L’INPS aveva invece applicato una retribuzione figurativa (convenzionale), ricalcolata in proporzione alle più basse aliquote contributive svizzere, risultando inferiore alla retribuzione effettiva. La Corte di cassazione, investita del ricorso dell’INPS, sollevò questione di costituzionalità della norma che imponeva tale meccanismo di rideterminazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo che la norma impugnata non violasse l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU. Il meccanismo di rideterminazione della retribuzione convenzionale per i periodi di lavoro all’estero non integrava una violazione del diritto al giusto processo né dei diritti convenzionali invocati.
Il principio
La norma che impone il calcolo della pensione di anzianità sulla base di una retribuzione convenzionale rideterminata in proporzione alle aliquote contributive del paese di lavoro estero (nella specie, la Svizzera) non viola l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore nella disciplina dei meccanismi previdenziali per i lavoratori emigrati.
Domande e risposte
Perché l’INPS ricalcola la retribuzione per i periodi di lavoro in Svizzera?
Le aliquote contributive svizzere erano più basse di quelle italiane. La norma impugnata prevedeva che, ai fini pensionistici italiani, la retribuzione percepita in Svizzera venisse «rideterminata» in proporzione al diverso peso contributivo, risultando in un importo inferiore alla retribuzione effettiva e quindi in una pensione più bassa di quella calcolata sulla retribuzione reale.
Cosa prevede l’art. 6 CEDU invocato come parametro interposto?
L’art. 6 CEDU garantisce il diritto a un equo processo davanti a un tribunale indipendente e imparziale. In materia di diritti patrimoniali (come le prestazioni previdenziali), la CEDU esige che la loro determinazione avvenga con procedure giudiziarie conformi agli standard convenzionali, ma non impone un determinato metodo di calcolo delle prestazioni.
Chi ha sollevato la questione e perché la Cassazione ha rimesso la questione alla Corte?
La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel giudizio promosso dall’INPS contro la sentenza d’appello che aveva dato ragione al pensionato. La Corte di cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sulla compatibilità della norma con la CEDU, rimettendola alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il primo comma vincola la legislazione statale al rispetto dei trattati internazionali, tra cui la CEDU, che funge da parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale
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