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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11/2011 in materia di medicina e sanità penitenziaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11/2011, che disciplinava l’esercizio delle funzioni regionali in materia di medicina e sanità penitenziaria (trasferite alla Regione ai sensi del d.lgs. n. 192/2012). Il Governo contestava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. e dell’art. 4, comma 2, della legge costituzionale n. 4/1948 (statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudizio si è estinto perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 maggio 2011, n. 11, in riferimento agli artt. 4, comma 2, della legge cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’accettazione della Regione. L’estinzione non comporta alcuna pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della legge regionale impugnata.

Il principio

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento; se il resistente accetta la rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza entrare nel merito delle questioni sollevate. L’estinzione non produce effetti sulla validità della legge regionale.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Il testo della pronuncia non esplicita le ragioni della rinuncia. In via generale, la rinuncia al ricorso governativo avviene quando sopravviene un accordo politico-istituzionale tra Stato e Regione, oppure quando la Regione modifica la norma impugnata rendendola conforme ai parametri statali, oppure ancora per valutazioni di opportunità processuale.

Cosa significa «estinzione del giudizio» nel processo costituzionale?

L’estinzione è un modo anomalo di chiusura del processo costituzionale, diverso dalla pronuncia nel merito. Non accerta la legittimità né l’illegittimità della norma: la legge regionale rimane in vigore, ma il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sul suo contenuto.

Qual era il contenuto della legge Valle d’Aosta n. 11/2011?

La legge regionale disciplinava l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla Regione Valle d’Aosta con il d.lgs. n. 192/2012 in attuazione delle norme di attuazione dello statuto speciale. L’art. 3 impugnato ne definiva l’organizzazione operativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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