Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11/2011 in materia di medicina e sanità penitenziaria. L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11/2011, che disciplinava l’esercizio delle funzioni regionali in materia di medicina e sanità penitenziaria (trasferite alla Regione ai sensi del d.lgs. n. 192/2012). Il Governo contestava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. e dell’art. 4, comma 2, della legge costituzionale n. 4/1948 (statuto speciale Valle d’Aosta). Il giudizio si è estinto perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 maggio 2011, n. 11, in riferimento agli artt. 4, comma 2, della legge cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’accettazione della Regione. L’estinzione non comporta alcuna pronuncia nel merito sulla conformità costituzionale della legge regionale impugnata.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il ricorrente può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento; se il resistente accetta la rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza entrare nel merito delle questioni sollevate. L’estinzione non produce effetti sulla validità della legge regionale.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Il testo della pronuncia non esplicita le ragioni della rinuncia. In via generale, la rinuncia al ricorso governativo avviene quando sopravviene un accordo politico-istituzionale tra Stato e Regione, oppure quando la Regione modifica la norma impugnata rendendola conforme ai parametri statali, oppure ancora per valutazioni di opportunità processuale.
Cosa significa «estinzione del giudizio» nel processo costituzionale?
L’estinzione è un modo anomalo di chiusura del processo costituzionale, diverso dalla pronuncia nel merito. Non accerta la legittimità né l’illegittimità della norma: la legge regionale rimane in vigore, ma il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sul suo contenuto.
Qual era il contenuto della legge Valle d’Aosta n. 11/2011?
La legge regionale disciplinava l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria, trasferite alla Regione Valle d’Aosta con il d.lgs. n. 192/2012 in attuazione delle norme di attuazione dello statuto speciale. L’art. 3 impugnato ne definiva l’organizzazione operativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il terzo comma elenca le materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, rilevante per la sanità penitenziaria
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.