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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14/2011 in materia di caccia, pesca, foreste e ambiente: alcune norme dichiarate illegittime, altre non fondate, una parte estinta per rinuncia al ricorso.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 14 del 12 dicembre 2011, contenente norme su caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio e urbanistica. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni, in particolare quelle in materia di caccia, che secondo lo Stato violavano la normativa statale di recepimento delle direttive europee sulla conservazione degli habitat naturali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, e 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, in riferimento agli artt. 4 e 8, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), e all’art. 117, secondo comma, lettera s), e primo comma, della Costituzione, in relazione alle direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato illegittimi alcuni commi dell’art. 2 per violazione della normativa statale e europea sulla conservazione degli habitat e della fauna selvatica; 2) dichiarato non fondate le questioni relative alla cesena e al tordo bottaccio e alla normativa sugli habitat; 3) dichiarato estinto il processo per le questioni relative all’art. 2, comma 15, a seguito di rinuncia parziale al ricorso da parte del Governo. Il Presidente del Consiglio aveva accettato alcune modifiche apportate dalla Provincia durante il giudizio.

Il principio

Anche le Province autonome con competenze legislative primarie in materia di caccia e fauna selvatica devono rispettare i limiti posti dalla normativa statale di attuazione delle direttive europee sulla conservazione degli habitat naturali. Le deroghe al calendario venatorio sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla direttiva 2009/147/CE.

Domande e risposte

Le Province autonome possono stabilire autonomamente il calendario venatorio?

Sì, nelle materie di loro competenza primaria le Province autonome hanno ampi poteri, ma devono rispettare i limiti imposti dalla normativa statale di recepimento delle direttive europee sulla protezione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali.

Cosa sono le direttive «Habitat» e «Uccelli»?

Sono due direttive europee fondamentali per la protezione della biodiversità: la direttiva 92/43/CEE riguarda la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; la direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) riguarda la protezione degli uccelli selvatici e pone limiti alla caccia.

Perché il Governo ha rinunciato in parte al ricorso?

La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato alcune delle disposizioni impugnate durante il giudizio. Il Governo ha accettato le modifiche e rinunciato parzialmente al ricorso per quella parte, portando all’estinzione del processo limitatamente a quelle questioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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