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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 riguardante l’obbligo di avvisare l’imputato della possibilità di richiedere l’oblazione nell’atto di citazione davanti al giudice di pace, per carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Ficarolo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274/2000, lamentando che l’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace non contenesse l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare domanda di oblazione prima dell’apertura del dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Parametri: artt. 3, 24 secondo comma e 97 primo comma della Costituzione. Norma impugnata: art. 20 d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede l’avviso sulla oblazione nell’atto di citazione. Rimettente: Giudice di pace di Ficarolo.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. La Corte rileva sia che analoga questione era già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003, sia che l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie e della motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Il principio

Il giudice rimettente non può ignorare precedenti pronunce della Corte sulla medesima questione; quando esiste già un orientamento consolidato, l’ordinanza deve specificamente motivare perché i precedenti non si applicano al caso concreto.

Domande e risposte

Cos’è l’oblazione nel procedimento davanti al giudice di pace?

L’oblazione è un istituto che consente di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro prima che inizi il dibattimento; l’art. 29 del d.lgs. n. 274/2000 regola il relativo procedimento.

Perché la Corte ha citato anche il precedente n. 231/2003?

Perché quella pronuncia aveva già risolto la stessa questione in senso sfavorevole; una nuova rimessione senza argomenti nuovi è dunque inammissibile.

Il diritto di difesa impone che l’imputato sia avvisato di tutti i riti alternativi?

La Corte ha ritenuto non fondata la questione nel 2003. In seguito il legislatore è intervenuto più volte per rafforzare il diritto all’informazione dell’imputato sui riti deflattivi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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