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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione riguardante la nullità del procedimento per omessa decisione del giudice sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni. La norma è ragionevole e non viola il principio di eguaglianza.

Di cosa si tratta

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce ai non abbienti il diritto alla difesa tecnica in giudizio a carico dell’erario. La legge n. 217 del 1990 prevedeva che il giudice dovesse decidere sull’istanza di ammissione entro dieci giorni dalla presentazione fuori udienza, comminando la nullità assoluta e insanabile in caso di omessa decisione nel termine.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 217 del 1990 (poi trasfuso nell’art. 96, d.lgs. n. 113 del 2002) nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta e insanabile l’omessa decisione del giudice entro dieci giorni, in riferimento all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la nullità prevista dalla norma non sia irragionevole, in quanto la tutela del diritto di difesa dei non abbienti giustifica una sanzione severa per l’inerzia del giudice, e la norma non introduce alcuna disparità di trattamento ingiustificata tra diverse categorie di procedimenti.

Il principio

La sanzione di nullità assoluta per il mancato rispetto del termine per decidere sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato non è irragionevole, poiché risponde all’esigenza costituzionale di garantire effettivamente il diritto di difesa ai non abbienti anche attraverso meccanismi sanzionatori per l’inerzia giudiziale.

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

È l’istituto che consente ai cittadini con reddito inferiore a una soglia stabilita dalla legge di essere assistiti gratuitamente da un avvocato nel processo penale, civile o amministrativo, con le spese a carico dell’erario.

Perché il Tribunale riteneva la norma irragionevole?

Perché la nullità assoluta e insanabile colpisce il procedimento indipendentemente dal fatto che l’inerzia del giudice abbia causato un pregiudizio concreto alla difesa; la norma sembrava eccessivamente severa rispetto al suo scopo.

Qual è la disciplina attuale?

La materia è ora regolata dal d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che ha riunificato la normativa e prevede soglie di reddito aggiornate periodicamente per l’accesso al patrocinio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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