Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al calcolo dell’indennità di esproprio per terreni agricoli, poiché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale riguardante il calcolo dell’indennità di esproprio di un terreno agricolo parzialmente espropriato. Quando l’espropriazione riguarda solo una parte del fondo, la legge prevedeva che l’indennità si calcolasse in base alla differenza di valore dell’intera impresa agricola prima e dopo l’esproprio, e non del solo mappale espropriato.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 40 della legge n. 2359 del 1865 e 15-16 della legge n. 865 del 1971, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione riguardava la disparità di trattamento tra chi subisce l’esproprio parziale di un terreno agricolo rispetto a chi subisce l’esproprio totale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché l’ordinanza di rimessione non conteneva un’adeguata motivazione in punto di rilevanza: il giudice a quo non aveva spiegato sufficientemente perché la norma impugnata fosse determinante per la decisione del caso concreto sottoposto al suo esame.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non contiene una sufficiente motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente deve dimostrare in modo specifico che la norma impugnata è applicabile al caso concreto e che la sua eventuale illegittimità incide sull’esito del giudizio.

Domande e risposte

Cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?

È la pronuncia con cui la Corte dichiara, in camera di consiglio, che la questione sollevata dal giudice non può essere esaminata nel merito perché mancano i presupposti processuali essenziali, come la rilevanza o la non manifesta infondatezza.

Cos’è la rilevanza di una questione di legittimità?

È il requisito per cui la norma impugnata deve essere applicabile al giudizio in corso: se anche fosse dichiarata incostituzionale, ciò dovrebbe cambiare l’esito della controversia principale. Senza rilevanza, il giudice non può sollevare la questione.

Come si calcola l’indennità di esproprio parziale di un fondo agricolo?

In base alla normativa allora vigente, si considerava la differenza tra il valore dell’intera impresa agricola prima e dopo l’esproprio, tenendo conto di tutte le conseguenze patrimoniali dell’ablazione parziale sul complesso aziendale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.