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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 309 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge regionale toscana che aveva istituito un percorso triennale di formazione professionale come alternativa all’obbligo di istruzione, ritenendo che alcuni commi invadessero le competenze statali in materia di norme generali sull’istruzione.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana, con la legge n. 63/2009, aveva sostituito l’art. 13 della legge regionale n. 32/2002, prevedendo un percorso triennale di formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel secondo ciclo. Il Governo aveva impugnato la norma, ritenendo che istituisse un sistema autonomo di formazione alternativo a quello statale, in violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 13 della legge regionale toscana n. 32/2002 (come sostituito dalla legge n. 63/2009) per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. n) (norme generali sull’istruzione, competenza esclusiva statale), 117 terzo comma (istruzione, competenza concorrente) e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 13, che prevedevano rispettivamente il percorso triennale finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e le modalità formative a distanza per il terzo anno professionalizzante. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa agli altri commi (1, 4, 5 e 6) per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Le Regioni non possono istituire percorsi autonomi di formazione professionale che configurino un sistema alternativo all’obbligo di istruzione definito dalla normativa statale: ciò invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione, riservata dall’art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare la formazione professionale?

Sì, la formazione professionale è materia di competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Tuttavia, la Regione non può configurare la formazione professionale come alternativa completa e autonoma all’obbligo di istruzione, che rimane disciplina statale esclusiva.

Cosa si intende per “obbligo di istruzione”?

L’obbligo di istruzione riguarda il percorso formativo obbligatorio (elevato a dieci anni dalla legge n. 296/2006) che ogni studente deve assolvere, tipicamente nei primi due anni della scuola secondaria superiore o di percorsi equivalenti.

Perché la modalità a distanza era incostituzionale?

La formazione a distanza per il terzo anno professionalizzante è stata censurata perché faceva parte di un sistema regionale autonomo di assolvimento dell’obbligo di istruzione che la Corte ha ritenuto contrario alle norme generali statali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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