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La sentenza n. 310 del 2010 ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma che escludeva l’obbligo di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati in caso di lavoro irregolare. La Corte ha ritenuto che l’esclusione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 (motivazione degli atti amministrativi) fosse incompatibile con i principi costituzionali di buon andamento, accesso alla giustizia e difesa.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sicurezza sul lavoro) prevedeva che il Servizio ispezione del lavoro potesse disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di impiego di lavoratori non regolari (pari o superiori al 20% del totale). La norma stabiliva esplicitamente che ai provvedimenti di sospensione non si applicassero le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, incluso l’obbligo di motivazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui escludeva l’applicazione della legge n. 241/1990 ai provvedimenti di sospensione, per violazione degli artt. 97 primo comma, 24 e 113 della Costituzione. Il caso concreto riguardava una pizzeria di Genova che aveva ricevuto un provvedimento di sospensione immotivato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (come modificato dal d.lgs. n. 106/2009) nella parte in cui — escludendo le disposizioni della legge n. 241/1990 — escludeva anche l’applicazione dell’art. 3, comma 1, che impone la motivazione degli atti amministrativi. L’intera esclusione della legge n. 241/1990 era quindi troppo ampia: era costituzionalmente tollerabile escludere alcune garanzie procedimentali, ma non l’obbligo di motivazione.
Il principio
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dagli ispettori del lavoro deve essere motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’esclusione dell’obbligo di motivazione per atti che incidono gravemente sulla vita di un’impresa è incompatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e con il diritto di difesa.
Domande e risposte
Quando può essere sospesa un’attività imprenditoriale per lavoro irregolare?
Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, la sospensione può essere disposta quando il datore di lavoro impiega lavoratori in nero pari o superiori al 20% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, oppure in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza.
Cosa deve contenere la motivazione del provvedimento di sospensione?
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Nel caso di sospensione, deve emergere chiaramente l’accertamento della violazione contestata.
L’imprenditore può impugnare il provvedimento di sospensione?
Sì. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR. La sentenza n. 310/2010 ha rafforzato le garanzie del destinatario, assicurando che il provvedimento rechi la motivazione necessaria per consentire una difesa effettiva.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.