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La sentenza n. 311 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impedisce al professore universitario collocato in aspettativa per incarico internazionale di cambiare regime d’impiego (da tempo definito a tempo pieno), con conseguenti effetti previdenziali negativi.
Di cosa si tratta
Un professore ordinario a tempo definito era stato collocato in aspettativa dalla Sapienza di Roma per più di dodici anni, essendo stato nominato prima Avvocato generale e poi Giudice della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Durante l’aspettativa, la legge impediva di optare per il regime a tempo pieno; tale blocco aveva conseguenze sulla base pensionabile, che per i professori è correlata agli anni di servizio in regime di tempo pieno.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, penultimo comma, della legge n. 705/1985, per violazione dell’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. La norma prevedeva che il professore in aspettativa mantenga il regime di impegno già in essere e possa optare per il regime diverso solo al termine dell’aspettativa, con effetto dall’anno accademico successivo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina non introducesse discriminazioni irragionevoli: il professore ha la possibilità di esercitare l’opzione al termine dell’aspettativa. Il fatto che l’aspettativa si protraesse per molti anni e che il collocamento a riposo d’ufficio (al compimento dei 70 anni) potesse intervenire durante l’aspettativa stessa è una conseguenza delle scelte del docente, non una discriminazione normativa.
Il principio
La norma che impone al professore universitario in aspettativa di mantenere il regime di impegno preesistente (tempo definito o tempo pieno), consentendo l’opzione per un regime diverso solo al termine dell’aspettativa, non viola il principio di eguaglianza, in quanto risponde a una logica di stabilità del rapporto durante il periodo di assenza.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra regime a tempo pieno e tempo definito per i professori universitari?
Il professore a tempo pieno dedica la propria attività esclusivamente all’Università e percepisce una retribuzione più alta. Il professore a tempo definito può svolgere attività professionale esterna entro certi limiti. Il regime influisce anche sulla base pensionabile.
Perché la base pensionabile era un problema nel caso di specie?
La base pensionabile dei professori universitari dipende dal numero di anni trascorsi in regime di tempo pieno. Restando bloccato nel regime di tempo definito durante tutta l’aspettativa, il docente accumulava meno anni in tempo pieno, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico.
Cosa è accaduto al professore dopo la sentenza?
La Corte ha confermato la norma, dunque il blocco dell’opzione durante l’aspettativa rimane operativo. Al termine dell’aspettativa, il professore avrebbe potuto esercitare l’opzione, ma a quella data poteva già essere scattato il collocamento fuori ruolo per limite di età.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.