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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 312 del 2010 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge campana n. 19/2009, che aveva istituito l’obbligo del fascicolo del fabbricato per gli edifici oggetto di incremento volumetrico o cambio di destinazione d’uso. La dichiarazione di inammissibilità è dovuta a un vizio procedurale del ricorso governativo.

Di cosa si tratta

La Regione Campania, con la legge n. 19/2009 (legge sul “piano casa” campano), aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di un fascicolo del fabbricato per ogni edificio interessato da incremento volumetrico o mutamento di destinazione d’uso. Il Governo aveva impugnato questa norma come irragionevole, lesiva dei diritti patrimoniali dei privati e invasiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge regionale campana n. 19/2009, invocando la violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Il fascicolo del fabbricato, come descritto dalla norma, accollava ai privati compiti di raccolta e custodia di informazioni normalmente spettanti alla pubblica amministrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con riguardo all’art. 9, commi 2 e 3, e ha dichiarato separatamente inammissibile anche quella sull’art. 10, comma 2. La motivazione specifica dell’inammissibilità attiene ai motivi di censura proposti, ritenuti non idonei a determinare un esame nel merito.

Il principio

La dichiarazione di inammissibilità in un giudizio in via principale impedisce che la Corte si pronunci nel merito della questione. L’inammissibilità può derivare da difetti del ricorso (insufficiente motivazione, errata individuazione del parametro) o da condizioni oggettive (norma non ancora entrata in vigore, ricorso tardivo). Il fascicolo del fabbricato è rimasto operativo.

Domande e risposte

Cos’è il fascicolo del fabbricato?

Il fascicolo del fabbricato è un documento che raccoglie le informazioni tecniche, strutturali, impiantistiche e geologiche relative a un edificio. La legge campana lo richiedeva come condizione di efficacia del titolo abilitativo per gli interventi di ampliamento o cambio d’uso.

Perché il Governo riteneva il fascicolo incostituzionale?

Il Governo sosteneva che addossare ai privati la raccolta e custodia di informazioni (compiti della PA) fosse irragionevole, che costituisse una prestazione imposta non prevista dalla legge statale, e che invadesse la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

L’inammissibilità significa che il fascicolo del fabbricato è legittimo?

No. La Corte non si è pronunciata nel merito, quindi non ha confermato né escluso la legittimità della norma. L’inammissibilità significa solo che il ricorso governativo presentava vizi che hanno impedito l’esame di merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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