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La sentenza n. 312 del 2010 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge campana n. 19/2009, che aveva istituito l’obbligo del fascicolo del fabbricato per gli edifici oggetto di incremento volumetrico o cambio di destinazione d’uso. La dichiarazione di inammissibilità è dovuta a un vizio procedurale del ricorso governativo.
Di cosa si tratta
La Regione Campania, con la legge n. 19/2009 (legge sul “piano casa” campano), aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di un fascicolo del fabbricato per ogni edificio interessato da incremento volumetrico o mutamento di destinazione d’uso. Il Governo aveva impugnato questa norma come irragionevole, lesiva dei diritti patrimoniali dei privati e invasiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge regionale campana n. 19/2009, invocando la violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Il fascicolo del fabbricato, come descritto dalla norma, accollava ai privati compiti di raccolta e custodia di informazioni normalmente spettanti alla pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con riguardo all’art. 9, commi 2 e 3, e ha dichiarato separatamente inammissibile anche quella sull’art. 10, comma 2. La motivazione specifica dell’inammissibilità attiene ai motivi di censura proposti, ritenuti non idonei a determinare un esame nel merito.
Il principio
La dichiarazione di inammissibilità in un giudizio in via principale impedisce che la Corte si pronunci nel merito della questione. L’inammissibilità può derivare da difetti del ricorso (insufficiente motivazione, errata individuazione del parametro) o da condizioni oggettive (norma non ancora entrata in vigore, ricorso tardivo). Il fascicolo del fabbricato è rimasto operativo.
Domande e risposte
Cos’è il fascicolo del fabbricato?
Il fascicolo del fabbricato è un documento che raccoglie le informazioni tecniche, strutturali, impiantistiche e geologiche relative a un edificio. La legge campana lo richiedeva come condizione di efficacia del titolo abilitativo per gli interventi di ampliamento o cambio d’uso.
Perché il Governo riteneva il fascicolo incostituzionale?
Il Governo sosteneva che addossare ai privati la raccolta e custodia di informazioni (compiti della PA) fosse irragionevole, che costituisse una prestazione imposta non prevista dalla legge statale, e che invadesse la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
L’inammissibilità significa che il fascicolo del fabbricato è legittimo?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito, quindi non ha confermato né escluso la legittimità della norma. L’inammissibilità significa solo che il ricorso governativo presentava vizi che hanno impedito l’esame di merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto competenze legislative Stato-Regioni
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