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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 313 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale una legge regionale toscana in materia di energia, nella parte in cui attribuiva alla Regione competenze autorizzatorie su impianti elettrici ad alta tensione appartenenti alla rete nazionale, e nella parte relativa a tariffe energetiche minime fissate regionalmente.

Di cosa si tratta

La legge regionale toscana n. 71/2009 aveva modificato la disciplina regionale in materia di energia, prevedendo tra l’altro l’autorizzazione regionale per linee ed impianti di trasmissione di energia elettrica a tensione superiore a 100.000 volt assoggettati a VIA regionale, e conferendo al Comitato regionale dell’energia il potere di fissare tariffe. Il Governo aveva impugnato più disposizioni per eccesso di competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 comma 1, 10 comma 2 e 11 comma 4 della legge regionale toscana n. 71/2009 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (energia, materia concorrente) e, limitatamente all’art. 11 comma 4, anche degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui ha inserito nella legge energetica toscana i numeri 1 e 2 della lettera f) (attribuendo alla Regione potestà autorizzatoria su elettrodotti della rete nazionale), e dell’art. 11, comma 4 (in materia di tariffe energetiche regionali). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 1, e sull’art. 10, comma 2, per il resto.

Il principio

Gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasmissione ad alta tensione sono soggetti ad autorizzazione unica ministeriale (non regionale) ai sensi dell’art. 1-sexies del d.l. n. 239/2003, che esprime un principio fondamentale della materia energia vincolante per le Regioni. La fissazione di tariffe energetiche da parte regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Domande e risposte

Chi autorizza la costruzione di elettrodotti ad alta tensione?

Le infrastrutture che fanno parte della rete nazionale di trasmissione ad alta tensione (gestita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale/Terna) richiedono un’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e con l’intesa delle Regioni interessate.

Perché la Regione non può fissare tariffe energetiche?

Le tariffe dell’energia elettrica rientrano nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Una disciplina regionale delle tariffe creerebbe un sistema differenziato su base territoriale, incompatibile con il mercato interno dell’energia.

Le Regioni hanno qualche potere in materia di energia?

Sì. L’energia è una materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Le Regioni hanno competenza, ad esempio, sugli impianti di produzione da fonti rinnovabili al di sotto di determinate soglie e sulle politiche energetiche di efficienza in ambito regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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