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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, che mirava a mantenere validi alcuni titoli edilizi nonostante una precedente declaratoria di incostituzionalità. Una legge regionale non può neutralizzare gli effetti di una pronuncia della Corte.

Di cosa si tratta

Dopo la sentenza n. 309 del 2011 — con cui la Corte aveva escluso che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione potesse prescindere dalla sagoma dell’edificio preesistente — la Regione Lombardia aveva approvato una norma che dichiarava «validi ed efficaci» i permessi di costruire rilasciati entro il 30 novembre 2011 e le DIA già esecutive a quella data. Il TAR per la Lombardia, chiamato a decidere su un’istanza di autotutela di una proprietaria confinante, ha sospettato che la norma servisse a sanare titoli edilizi colpiti dalla precedente sentenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012 in riferimento all’art. 136 della Costituzione e alla legge cost. n. 1 del 1948, oltre che all’art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) e all’art. 97 Cost.: la disposizione regionale avrebbe limitato gli effetti per il passato della sentenza n. 309 del 2011.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7.

Il principio

Il legislatore, statale o regionale, non può mantenere in vita o ripristinare l’efficacia di norme o atti già incisi da una declaratoria di incostituzionalità: l’art. 136 Cost. presidia l’effetto delle pronunce della Corte, che non può essere aggirato per via legislativa.

Domande e risposte

Il legislatore regionale può «sanare» atti già toccati da una sentenza di incostituzionalità?

No. La Corte ha ritenuto che una norma con tale effetto viola l’art. 136 Cost., che garantisce l’efficacia delle sue decisioni.

Cosa stabiliva la norma regionale dichiarata illegittima?

Prevedeva che alcuni permessi di costruire e DIA in materia edilizia restassero validi ed efficaci nonostante la precedente sentenza n. 309 del 2011.

Quale principio costituzionale è stato applicato?

Il principio per cui le pronunce di incostituzionalità della Corte non possono essere private di effetto da successive leggi, a tutela dell’art. 136 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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