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Con la sentenza n. 178 del 2016 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Marche che, con una modifica lessicale, estendeva la deroga ai limiti di distanza tra edifici anche a interventi edilizi puntuali: così facendo la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Una legge regionale marchigiana consentiva, in deroga ai limiti di distanza tra fabbricati, la demolizione e ricostruzione di edifici nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana. Una successiva modifica aveva sostituito alcune parole, ampliando — secondo il Governo — la deroga anche a interventi su singoli edifici.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10 della legge Regione Marche n. 16 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, in quanto modificava l’art. 35 di una precedente legge regionale estendendo le deroghe ai limiti di distanza tra edifici. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1. La sostituzione di «ovvero» con «e» e l’espunzione di «altra» svincolavano la deroga alle distanze dalle finalità di riqualificazione urbana, consentendo interventi puntuali al di fuori di strumenti urbanistici complessivi, in violazione dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e della competenza statale in materia di ordinamento civile.
Il principio
La disciplina delle distanze tra costruzioni attiene all’«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale; la Regione può derogare ai limiti di distanza solo nell’ambito di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio, non per interventi edilizi puntuali.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittima la modifica della legge marchigiana che, cambiando alcune parole, estendeva la deroga ai limiti di distanza tra edifici anche a interventi su singoli fabbricati.
Perché la modifica è incostituzionale?
Perché la disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nell’ordinamento civile, di competenza statale: la Regione può derogare ai limiti solo nell’ambito di strumenti urbanistici complessivi, non per interventi puntuali.
Bastava cambiare due parole per rendere la norma illegittima?
Sì: la sostituzione di «ovvero» con «e» e la soppressione di «altra» mutavano il senso della norma, svincolando la deroga dalle finalità di riqualificazione urbana e ampliandone illegittimamente la portata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: l’ordinamento civile, comprese le distanze tra edifici, spetta allo Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.