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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 337-ter del codice civile, nella parte in cui non prevede espressamente il diritto del minore a conservare rapporti con l’ex partner del genitore biologico. Secondo la Corte la tutela dell’interesse del minore può già trovare spazio attraverso gli strumenti dell’ordinamento.

Di cosa si tratta

Una donna chiedeva di poter mantenere rapporti con due bambini cresciuti insieme alla ex compagna, loro madre biologica, dopo la fine della relazione. La Corte d’appello di Palermo riteneva che l’art. 337-ter cod. civ. — che menziona i rapporti del minore con ascendenti e parenti — non consentisse di tutelare il legame con un soggetto non parente, e ha sollevato la questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Palermo ha impugnato l’art. 337-ter del codice civile, introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente di valutare se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU.

Il principio

L’interesse del minore a conservare rapporti significativi con figure affettive di riferimento può già essere salvaguardato in via interpretativa e con gli strumenti dell’ordinamento, senza che sia necessaria una declaratoria di incostituzionalità della norma del codice civile.

Domande e risposte

La Corte ha negato tutela al rapporto tra il minore e l’ex partner del genitore?

No: ha ritenuto non fondata la questione perché la tutela dell’interesse del minore può trovare spazio nell’ordinamento, senza dover dichiarare incostituzionale l’art. 337-ter cod. civ.

Quale norma era contestata?

L’art. 337-ter del codice civile, che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli e i rapporti con ascendenti e parenti.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della CEDU sul rispetto della vita familiare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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