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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 337-ter del codice civile, nella parte in cui non prevede espressamente il diritto del minore a conservare rapporti con l’ex partner del genitore biologico. Secondo la Corte la tutela dell’interesse del minore può già trovare spazio attraverso gli strumenti dell’ordinamento.
Di cosa si tratta
Una donna chiedeva di poter mantenere rapporti con due bambini cresciuti insieme alla ex compagna, loro madre biologica, dopo la fine della relazione. La Corte d’appello di Palermo riteneva che l’art. 337-ter cod. civ. — che menziona i rapporti del minore con ascendenti e parenti — non consentisse di tutelare il legame con un soggetto non parente, e ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo ha impugnato l’art. 337-ter del codice civile, introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente di valutare se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU.
Il principio
L’interesse del minore a conservare rapporti significativi con figure affettive di riferimento può già essere salvaguardato in via interpretativa e con gli strumenti dell’ordinamento, senza che sia necessaria una declaratoria di incostituzionalità della norma del codice civile.
Domande e risposte
La Corte ha negato tutela al rapporto tra il minore e l’ex partner del genitore?
No: ha ritenuto non fondata la questione perché la tutela dell’interesse del minore può trovare spazio nell’ordinamento, senza dover dichiarare incostituzionale l’art. 337-ter cod. civ.
Quale norma era contestata?
L’art. 337-ter del codice civile, che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli e i rapporti con ascendenti e parenti.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della CEDU sul rispetto della vita familiare.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — richiamato a tutela dei diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali e nelle relazioni familiari di fatto.
- Art. 30 della Costituzione — riguarda i diritti e doveri verso i figli, profilo al centro della questione.
- Art. 31 della Costituzione — impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia, parametro evocato a tutela del minore.
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