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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha esaminato le questioni di Emilia-Romagna e Liguria sull’art. 16, comma 1, lettere b)-f), del d.l. 98/2011, relativo al contenimento delle spese di personale delle pubbliche amministrazioni: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, altre non fondate.

Di cosa si tratta

L’art. 16 del d.l. 98/2011, in materia di pubblico impiego, prevedeva — tramite regolamenti governativi — la proroga delle disposizioni sul blocco dei trattamenti economici del personale pubblico, nuove modalità di calcolo dei trattamenti accessori e la razionalizzazione delle dotazioni organiche. Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria avevano impugnato le lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, ritenendo che invadessero la competenza regionale sull’organizzazione degli uffici.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato l’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla lettera c) sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato non fondate le rimanenti questioni: le disposizioni, delegando a regolamenti governativi la disciplina di dettaglio e lasciando alle Regioni autonomia nell’attuazione, si qualificavano come principi di coordinamento della finanza pubblica. Giudice relatore: Marta Cartabia; udienza pubblica del 22 maggio 2012.

Il principio

Le disposizioni statali sul contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni — anche se delegate a fonti regolamentari statali — costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e non violano l’autonomia organizzativa regionale, purché lascino alle Regioni un margine di adeguamento.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 16, lettera b), del d.l. 98/2011?

La proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitavano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni: in pratica un blocco degli stipendi pubblici prolungato.

Le Regioni possono autonomamente aumentare gli stipendi del proprio personale?

In linea di principio, nell’ambito della loro autonomia finanziaria, sì; tuttavia le norme statali che fissano limiti massimi per il contenimento del disavanzo pubblico si impongono anche alle Regioni come principi di coordinamento della finanza pubblica.

Cosa significa che una questione è inammissibile per «difetto di motivazione sulla rilevanza»?

Significa che il giudice rimettente (in questo caso una Regione nel giudizio in via principale) non ha spiegato perché la norma impugnata ledesse effettivamente le proprie competenze, ossia non ha dimostrato un interesse diretto e concreto alla declaratoria di incostituzionalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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