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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla sola pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), senza che la pubblica amministrazione potesse accertare se il lavoratore rappresentasse una minaccia concreta per l’ordine pubblico.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 78 del 2009 prevedeva una procedura di “emersione” (regolarizzazione) per i lavoratori extracomunitari che svolgevano attività di assistenza domestica o cura di persone non autosufficienti. L’art. 1-ter, comma 13, lettera c), stabiliva che non potevano accedere alla regolarizzazione i lavoratori condannati — anche con sentenza non definitiva — per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Due TAR (Marche e Calabria) avevano sollevato la questione in relazione a casi concreti di condanna per reati minori.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per le Marche e il TAR per la Calabria dubitavano della legittimità dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78 del 2009 in riferimento all’art. 3 della Costituzione (TAR Marche) e agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU (TAR Calabria). L’automatismo del diniego — senza alcuna valutazione della pericolosità concreta — era ritenuto manifestamente irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato fondata la questione con riferimento all’art. 3 Cost. limitatamente ai reati di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.): tali reati non sono necessariamente sintomatici di pericolosità sociale; l’automatismo era manifestamente irragionevole perché non consentiva alla P.A. di valutare caso per caso l’effettiva minaccia che il lavoratore rappresentava per l’ordine pubblico, soprattutto tenuto conto del legame peculiare instauratosi tra il lavoratore domestico e la persona assistita. Quanto ai reati di arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e ai profili CEDU, gli altri parametri sono rimasti assorbiti.
Il principio
Le presunzioni assolute che limitano diritti fondamentali violano il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) quando siano arbitrarie e irrazionali, cioè quando sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione su cui si fondano. Il legislatore può prevedere cause ostative automatiche alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, ma solo per reati che siano ragionevolmente sintomatici di pericolosità sociale concreta.
Domande e risposte
Quali reati fanno scattare l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.)?
L’art. 381 c.p.p. elenca i delitti per i quali è possibile (non obbligatorio) l’arresto in flagranza: tra essi rientrano, ad esempio, il furto semplice, la ricettazione, la violenza privata e la violazione del diritto d’autore. Si tratta di reati di media gravità per i quali è richiesta la valutazione in concreto della pericolosità dell’arrestato.
Dopo questa sentenza, cosa deve fare la P.A. di fronte a un lavoratore extracomunitario condannato?
Non può più rigettare automaticamente l’istanza di regolarizzazione per condanna ex art. 381 c.p.p.: deve accertare in concreto se il lavoratore rappresenti una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti (natura del reato, condotta successiva, legami familiari e lavorativi).
La sentenza vale anche per le condanne non definitive?
Sì, la Corte ha ritenuto la manifesta irragionevolezza ancora più evidente per le condanne non definitive (oggetto del giudizio del TAR Calabria), perché in assenza di giudicato l’automatismo produce conseguenze gravissime e spesso irreversibili prima ancora dell’accertamento definitivo della responsabilità penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della dichiarazione di illegittimità
- Art. 117 della Costituzione — obblighi derivanti dalla CEDU come vincolo per il legislatore ordinario
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