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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 33 del T.U. impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957), che vieta di retribuire le mansioni superiori prestate dal dipendente pubblico. La norma è stata già scrutinata e il rimettente (TAR Liguria) non prospetta profili nuovi.

Di cosa si tratta

Docenti di ruolo inquadrati al 6° livello avevano svolto mansioni del 7° livello su disposizione dell’amministrazione per coprire vacanze in organico. Chiedevano il pagamento di quelle mansioni superiori, ma l’art. 33 del T.U. vieta tale retribuzione nel pubblico impiego, a differenza di quanto avviene nel lavoro privato ex art. 2126 c.c.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Liguria (r.o. 710, 712 e 713/2001) impugnava l’art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 in riferimento all’art. 36 Cost., sostenendo che il divieto di retribuire le mansioni superiori svolte su ordine dell’amministrazione violasse il principio di proporzionalità retributiva, già applicato dalla Corte in via diretta.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte riunisce i tre giudizi e rileva che il rimettente ripropone questione già esaminata senza addurre profili nuovi. La disciplina del pubblico impiego, anche in materia di mansioni superiori, è conformata al principio della concorsualità nell’accesso ai pubblici uffici e all’imparzialità dell’azione amministrativa, elementi che giustificano la differenziazione rispetto al settore privato.

Il principio

Il divieto di retribuire le mansioni superiori nel pubblico impiego non viola l’art. 36 Cost.: la specificità del rapporto di pubblico impiego, fondato su concorso e su pianta organica, giustifica l’impossibilità di equiparare automaticamente la retribuzione alle mansioni di fatto svolte.

Domande e risposte

Nel lavoro privato il dipendente ha diritto alla retribuzione per mansioni superiori?

Sì, per effetto dell’art. 2103 c.c. (ora riformato) e del principio di proporzionalità ex art. 36 Cost.; nel pubblico impiego la regola era e rimane diversa per ragioni di organizzazione concorsuale.

Cosa giustifica la diversità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati?

La Corte identifica due ragioni: la necessità che i posti in pianta organica siano coperti per concorso (art. 97 Cost.) e l’impossibilità di riconoscere retribuzioni non autorizzate dal bilancio pubblico.

Con la privatizzazione del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/1993 e succ.) le mansioni superiori sono retribuibili?

Sì, ma con l’introduzione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e successive norme contrattuali: la questione sollevata riguardava il regime previgente alla privatizzazione, in cui ancora vigeva l’art. 33 del T.U. del 1957.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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