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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Biella: il giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria non è per ciò solo incompatibile a proseguire il giudizio, perché tale valutazione è meramente processuale e non presuppone un pre-giudizio sul merito.
Di cosa si tratta
Il codice di procedura penale prevede specifiche ipotesi di incompatibilità del giudice che abbia in precedenza adottato determinati atti. La sentenza n. 186/1992 della Corte aveva dichiarato illegittimo l’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice che avesse rigettato la richiesta di applicazione della pena. Il Tribunale di Biella chiedeva l’estensione a chi aveva rigettato il giudizio abbreviato condizionato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Biella (r.o. 599/2001) sollevava questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost., lamentando disparità di trattamento tra l’ipotesi già dichiarata incostituzionale (rigetto della richiesta di applicazione della pena) e quella de qua (rigetto del giudizio abbreviato condizionato).
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La Corte precisa che il rigetto del giudizio abbreviato condizionato è una valutazione di natura “meramente processuale” (necessità della prova ai fini della decisione), non di natura sostanziale. Il giudice non esprime un giudizio di colpevolezza o un apprezzamento del merito: pertanto non si crea l’effetto di pre-giudizio che la Corte aveva censurato nel 1992 per il rito di applicazione della pena.
Il principio
L’incompatibilità del giudice presuppone che l’atto precedentemente compiuto contenga un apprezzamento sostanziale sulla responsabilità dell’imputato; una valutazione di tipo meramente processuale – come la necessità di una prova ai fini del rito – non pregiudica l’imparzialità e non richiede sostituzione del giudice.
Domande e risposte
Cosa è il giudizio abbreviato “condizionato” o “subordinato”?
La forma di giudizio abbreviato introdotta dalla legge n. 479/1999 (Carotti) che consente all’imputato di chiedere il rito semplificato a condizione che il giudice ammetta una integrazione probatoria: se il giudice ritiene la prova non necessaria, la richiesta viene respinta.
Perché il rigetto dell’applicazione della pena è più “inquinante” del rigetto del giudizio abbreviato?
Il rigetto della pena patteggiata richiede la verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comportando un’entrata nel merito; il rigetto del rito abbreviato condizionato riguarda solo l’ammissibilità della prova richiesta, senza valutare la fondatezza dell’accusa.
L’imparzialità del giudice è garantita solo attraverso le incompatibilità codicistiche?
No; l’art. 111 Cost. prevede il principio del giudice terzo e imparziale come garanzia generale, che può essere attuata anche attraverso l’astensione volontaria o la ricusazione, oltre alle incompatibilità tipizzate nel codice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra situazioni analoghe
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e terzietà del giudice
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