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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma, dichiarando che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi a tutela dei diritti dei detenuti, e ha annullato il decreto ministeriale del 14 luglio 2011.
Di cosa si tratta
Il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva ordinato all’Amministrazione penitenziaria di ripristinare la ricezione dei canali «Rai Sport» e «Rai Storia» per un detenuto al 41-bis, dopo aver accertato che il loro oscuramento aveva leso il diritto soggettivo all’informazione garantito dall’art. 21 Cost. Il Ministro della giustizia aveva emanato un decreto che disponeva di non dare esecuzione a quell’ordinanza. Il magistrato aveva allora sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione, sostenendo che non spetta al Ministro della giustizia e ad alcun organo del Governo disporre la non esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo del magistrato di sorveglianza che tutela diritti soggettivi di detenuti.
La decisione della Corte
Con sentenza del 7 maggio 2013, la Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non esecuzione di provvedimenti definitivi del magistrato di sorveglianza assunti a tutela dei diritti dei detenuti, e ha annullato il decreto ministeriale del 14 luglio 2011. L’Amministrazione penitenziaria è obbligata a eseguire i provvedimenti del magistrato di sorveglianza resi a tutela di diritti soggettivi, senza che il Governo possa esercitare un potere di veto su di essi.
Il principio
Il Ministro della giustizia e il Governo non hanno il potere di disporre la non esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi del magistrato di sorveglianza che tutelano diritti soggettivi dei detenuti. L’Amministrazione penitenziaria deve dare esecuzione a tali provvedimenti: diversamente si viola la separazione dei poteri e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Quali diritti possono essere tutelati dal magistrato di sorveglianza?
Il magistrato di sorveglianza tutela i diritti soggettivi dei detenuti, inclusi il diritto all’informazione (art. 21 Cost.), la salute (art. 32 Cost.) e la dignità personale (art. 2 Cost.), attraverso il procedimento di reclamo previsto dagli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario).
Il Ministro della giustizia può intervenire sull’esecuzione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza?
No. La sentenza n. 135/2013 ha chiarito che questa è una prerogativa esclusiva del potere giudiziario. Il Ministro può disciplinare l’Amministrazione penitenziaria, ma non può sottrarre i detenuti alla tutela giurisdizionale già accordata con provvedimento definitivo.
Cosa può fare l’Amministrazione penitenziaria se non è d’accordo con un provvedimento del magistrato di sorveglianza?
Può impugnarlo attraverso i rimedi processuali previsti dall’ordinamento (reclamo al tribunale di sorveglianza). Non può, invece, semplicemente non eseguirlo: l’inottemperanza a un provvedimento giurisdizionale definitivo non è consentita dall’ordinamento costituzionale.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione — Libertà di manifestazione del pensiero e diritto all’informazione, qui applicato ai detenuti al 41-bis.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.