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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Trieste sull’art. 10 della legge sull’adozione, nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale possa avviare d’ufficio il procedimento di verifica dello stato di abbandono del minore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale per i minorenni di Trieste stava seguendo tre fratelli in una situazione di degrado familiare grave (il padre era stato condannato per maltrattamenti, i genitori non collaboravano con i servizi). Il pubblico ministero aveva chiesto la conferma delle misure già adottate, senza tuttavia aprire formalmente il procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono ai fini dell’adozione. Il Tribunale riteneva di non poter avviare quel procedimento d’ufficio, alla luce della riforma del 2001 che aveva attribuito tale potere di impulso esclusivamente al PM.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 secondo comma, 31 secondo comma e 32 primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni possa procedere d’ufficio all’apertura della procedura di verifica dello stato di abbandono.
La decisione della Corte
Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale aveva già adottato, in via d’urgenza, il collocamento dei minori presso una famiglia affidataria: quindi aveva gli strumenti per tutelare immediatamente i minori senza bisogno di aprire il procedimento di verifica dello stato di abbandono. La questione era quindi irrilevante ai fini della decisione del caso concreto.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente dispone già degli strumenti normativi per tutelare gli interessi coinvolti nel giudizio principale, senza necessità dell’intervento della Corte. L’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza non presuppone l’apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono.
Domande e risposte
Chi può aprire il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono ai fini dell’adozione?
Dopo la riforma del 2001 (legge n. 149), l’impulso al procedimento spetta principalmente al pubblico ministero minorile. Prima del 2001, l’art. 9 della legge n. 184/1983 prevedeva che la situazione di abbandono potesse essere accertata anche d’ufficio dal giudice.
Il Tribunale per i minorenni può adottare provvedimenti urgenti a tutela dei minori anche senza l’impulso del PM?
Sì. L’art. 336 del codice civile prevede la possibilità di interventi d’ufficio del tribunale in via d’urgenza per la protezione del minore, anche in ipotesi di grave pregiudizio. Questi strumenti sono distinti dal procedimento di accertamento dello stato di abbandono finalizzato all’adozione.
Cosa succede se il pubblico ministero minorile non si attiva pur in presenza di una situazione di abbandono?
Questa è la lacuna denunciata dal Tribunale rimettente: in assenza di impulso del PM, il procedimento di verifica dello stato di abbandono non può essere aperto d’ufficio. La Corte, tuttavia, ha dichiarato la questione inammissibile nel caso concreto senza affrontare nel merito questo problema sistemico.
Norme collegate
- Art. 30 della Costituzione — Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; secondo comma: dovere dello Stato di intervenire in caso di incapacità dei genitori.
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute, evocato per la tutela dell’integrità psicofisica del minore.
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