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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge finanziaria 2012 della Regione Piemonte: i concorsi riservati al personale già in servizio violano il principio del concorso pubblico aperto, e la disciplina regionale autonoma sui collaudi di opere pubbliche invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria piemontese per il 2012 conteneva due disposizioni contestate: (a) art. 46, che consentiva concorsi riservati al personale già in servizio presso la Regione, assunto a tempo determinato mediante avvisi di selezione, per l’assunzione a tempo indeterminato, con una riserva di posti non inferiore al 40%; (b) art. 47, che dettava una disciplina autonoma per l’affidamento dei collaudi di lavori pubblici a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco, in deroga al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, in riferimento agli articoli 3, 97, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per violazione del principio del concorso pubblico e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: (1) dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 46, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: i concorsi riservati solo al personale interno, senza adeguata giustificazione di straordinarie ragioni di interesse pubblico, e con una riserva di posti superiore al 50%, violano il principio del concorso pubblico aperto; (2) dell’art. 47, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.: la disciplina dei collaudi di opere pubbliche rientra nell’ordinamento civile e nella tutela della concorrenza, materie di competenza esclusiva statale.

Il principio

Le Regioni non possono istituire concorsi riservati al personale interno senza straordinarie ragioni di interesse pubblico che li giustifichino, né possono prevedere riserve di posti superiori al 50%. La disciplina dei collaudi di opere pubbliche, afferendo all’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

Domande e risposte

Quando è ammissibile un concorso riservato al personale interno nella pubblica amministrazione?

Solo in presenza di «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» che giustifichino la deroga al principio del concorso aperto. Anche in tali casi, la riserva di posti a favore del personale interno non può superare il 50% dei posti messi a concorso, secondo la costante giurisprudenza costituzionale.

Perché la disciplina dei collaudi non può essere regolata autonomamente dalla Regione?

Perché i collaudi di lavori pubblici riguardano la fase esecutiva dei contratti pubblici, che è materia riservata alla legislazione statale esclusiva in forza degli artt. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Il d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) disciplina in modo uniforme i criteri per l’affidamento dei collaudi su tutto il territorio nazionale.

Il personale assunto a tempo determinato mediante selezione pubblica può essere stabilizzato?

Sì, ma solo attraverso procedure che rispettino il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. La stabilizzazione riservata esclusivamente ai precari già in servizio, con percentuali elevate e senza adeguata selezione meritocratica, è costituzionalmente illegittima.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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