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La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, che impone di effettuare le gare per la distribuzione del gas naturale solo per ambiti territoriali minimi sovracomunali, sollevate dal TAR Lombardia in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 93 del 2011, attuando alcune direttive europee sul mercato interno dell’energia, aveva previsto all’art. 24, comma 4, che le gare per il servizio di distribuzione del gas naturale si svolgessero unicamente per ambiti territoriali minimi (sovracomunali), da definire con decreti interministeriali. Fino all’operatività di questi ambiti, nessun Comune poteva bandire gare in autonomia. Il TAR Lombardia aveva impugnato questa norma per eccesso di delega (art. 76 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) ha sollevato, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nella parte in cui prevede che le gare per la distribuzione del gas siano effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all’art. 46-bis, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007.

La decisione della Corte

La Corte ha esaminato nel merito la questione relativa all’eccesso di delega. Il testo della sentenza integrale sulla piattaforma giurcost.org risulta interrotto prima del dispositivo nella porzione acquisita; tuttavia la decisione era attesa sulla verifica dell’ambito della delega legislativa conferita dalla legge comunitaria in materia di mercato dell’energia rispetto al contenuto del decreto delegato.

Il principio

La norma delegata che impone la sospensione di tutte le gare comunali per la distribuzione del gas in attesa della definizione degli ambiti territoriali sovracomunali deve trovare copertura nella legge di delega: se il decreto legislativo eccede i limiti della delega, viola l’art. 76 della Costituzione. Il TAR ha ritenuto che tale limite potesse essere stato superato.

Domande e risposte

Perché il legislatore ha previsto la distribuzione del gas per ambiti territoriali minimi?

Per favorire economie di scala, efficienza e riduzione dei costi del servizio: gestire la distribuzione a livello sovracomunale consente alle imprese di investire in reti più ampie e di offrire tariffe più competitive. La logica è analoga agli ambiti ottimali nel servizio idrico.

Cosa si intende per eccesso di delega (art. 76 Cost.)?

L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare la funzione legislativa al Governo fissando principi, criteri direttivi e un termine. Se il decreto legislativo va oltre i limiti fissati dalla legge delega, è costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega.

Qual era la situazione pratica del Comune di Pregnana Milanese?

Il Comune aveva bandito una gara in autonomia per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. L’attuale concessionario (2iGas) aveva impugnato il bando sostenendo che la norma dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 93/2011 vietasse le gare singole fino all’operatività degli ambiti territoriali minimi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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