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La Corte esamina i commi 279–281 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che condizionavano il concorso statale nel ripiano dei disavanzi sanitari regionali all’adozione di un piano sanitario nazionale concordato. Dichiara inammissibile la questione sul comma 279 e accoglie parzialmente quelle sui commi 280 e 281, richiamando il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Sette Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) avevano impugnato i commi 279, 280 e 281 della legge finanziaria 2006, che disciplinavano il concorso statale nel ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002–2004. Le condizioni imposte comprendevano l’adozione del piano sanitario nazionale 2006–2008 in sede di Conferenza unificata e la stipula di specifici accordi con i Ministeri della salute e dell’economia per le Regioni con disavanzi più gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti hanno impugnato l’art. 1, commi 279, 280 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (tutela della salute), 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza. Il nucleo della censura era che lo Stato condizionava il proprio contributo finanziario a obblighi procedurali che comprimevano l’autonomia regionale in materia sanitaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 279 per sopravvenuta carenza di interesse, e ha accolto in parte le questioni relative ai commi 280 e 281, rilevando la violazione del principio di leale collaborazione. Le condizioni imposte dallo Stato per l’erogazione del ripiano dei disavanzi erano eccessivamente stringenti e non prevedevano adeguate forme di raccordo con le Regioni.
Il principio
Il principio di leale collaborazione impone che, nelle materie di competenza concorrente come la tutela della salute, lo Stato non imponga alle Regioni condizioni unilaterali per l’erogazione di risorse finanziarie senza prevedere adeguati strumenti di raccordo e partecipazione regionale.
Domande e risposte
Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” in sanità?
Sono le prestazioni sanitarie che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale (LEA), fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La loro determinazione rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).
Cosa è il principio di leale collaborazione?
È un principio costituzionale non scritto che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare in buona fede nelle materie di competenza condivisa, ricorrendo a strumenti concertativi come le intese in Conferenza Stato-Regioni.
Perché la questione sul comma 279 è stata dichiarata inammissibile?
Perché, nel corso del giudizio, erano sopravvenute circostanze che avevano fatto venire meno l’interesse concreto delle Regioni ricorrenti a ottenere una pronuncia su quella specifica disposizione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela della salute come materia concorrente
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
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