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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 7, comma 1, del d.lgs. 546/1992, sollevata per asserita mancanza di poteri istruttori officiosi del giudice tributario. Il processo tributario è informato al principio dispositivo: il giudice non può supplire alla parte inerte, ma può ordinare l’esibizione di documenti su istanza di parte ai sensi dell’art. 210 c.p.c., nonché richiedere informazioni a pubbliche amministrazioni terze ai sensi dell’art. 213 c.p.c.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 546/1992, nella parte in cui non attribuisce al giudice tributario il potere di ordinare d’ufficio il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione. Secondo il rimettente, tale lacuna avrebbe violato gli artt. 3 e 24 della Costituzione, impedendo al giudice di disporre di tutti gli elementi utili per una decisione giusta.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di ordinare d’ufficio il deposito di documenti. Parametri costituzionali: artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Novara, ordinanza del 26 maggio 2006 (r.o. n. 435 del 2006).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il principio dispositivo governa il processo tributario: il giudice non ha un ruolo di supplenza della parte inerte. Tuttavia, il sistema normativo già prevede strumenti sufficienti: l’esibizione di documenti può essere ordinata su istanza di parte ex art. 210 c.p.c.; il giudice può chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni terze ex art. 213 c.p.c. La questione sollevata presuppone la “reviviscenza” di un potere officioso già soppresso dal legislatore, il che non è praticabile.

Il principio

Il processo tributario è informato al principio dispositivo: spetta alle parti fornire le prove delle proprie posizioni e non al giudice supplire alla loro inerzia. L’ordinamento prevede già strumenti istruttori attivabili su istanza di parte o nei confronti di terze amministrazioni, sicché l’assenza di poteri officiosi non lede gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Domande e risposte

Il giudice tributario può acquisire documenti d’ufficio?

No, in via generale: il processo tributario è fondato sul principio dispositivo. Il giudice non può ordinare d’ufficio il deposito di documenti, ma può ordinarne l’esibizione su istanza di parte ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e può richiedere informazioni a enti pubblici terzi ai sensi dell’art. 213 c.p.c.

Cosa significa principio dispositivo nel processo tributario?

Significa che l’onere di produrre le prove spetta alle parti (contribuente e amministrazione finanziaria), non al giudice. Il giudice non può sostituirsi alla parte che non ha fornito elementi a sostegno delle proprie ragioni.

L’art. 7 del d.lgs. 546/1992 esclude completamente i poteri istruttori del giudice?

No: l’art. 7 non è esaustivo. Il sistema processuale tributario ammette il rinvio alle norme del c.p.c. in quanto compatibili, tra cui l’ordine di esibizione su istanza di parte (art. 210 c.p.c.) e la richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni (art. 213 c.p.c.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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