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La Corte riunisce diciotto giudizi sull’art. 1, comma 3, della legge n. 207/2003 (“indultino”) sollevati da magistrati di sorveglianza di Bari, Foggia e Firenze e dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Ordina la restituzione degli atti ai rimettenti in ragione di un mutamento del quadro normativo sopravvenuto.
Di cosa si tratta
La legge 1 agosto 2003, n. 207 (cosiddetto “indultino”) prevedeva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a un massimo di due anni. I giudici rimettenti censuravano l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non escludeva dal beneficio chi aveva già fruito di una misura alternativa poi revocata per condotta colpevole: ritenevano irragionevole che costoro potessero accedere al più favorevole beneficio dell’indultino.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia e il Magistrato di sorveglianza di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1 agosto 2003, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’esclusione dal beneficio dell’indultino per chi avesse già subito la revoca di una misura alternativa per propria condotta colpevole.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. L’intervento di norme sopravvenute — in particolare il decreto-legge n. 272/2005, convertito dalla legge n. 49/2006 (legge Fini-Giovanardi) — aveva modificato il quadro normativo in materia di misure alternative, rendendo necessario che i rimettenti rivalutassero la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.
Il principio
Quando una modifica normativa sopravvenuta incide sul quadro in cui si inserisce la norma impugnata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti per consentire una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Domande e risposte
Cos’è il cosiddetto “indultino”?
È il beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, che consentiva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a due anni, con obbligo di osservare prescrizioni comportamentali e programmi trattamentali per un periodo di tre anni.
Perché i giudici di sorveglianza ritenevano incostituzionale la norma?
Perché consentiva di accedere all’indultino anche a chi aveva già dimostrato di non rispettare le prescrizioni di una misura alternativa, risultando così in contrasto con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Cosa è cambiato nel quadro normativo?
Il decreto-legge n. 272/2005 (legge Fini-Giovanardi) aveva introdotto modifiche alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, alterando il contesto normativo in cui la questione doveva essere valutata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro invocato
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