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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sollevata dal TAR Puglia – Lecce in merito alla giurisdizione sulle controversie relative agli incarichi dirigenziali conferiti fuori dalla dotazione organica. Il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, a una soluzione coerente con quella costituzionalmente corretta.

Di cosa si tratta

Una dipendente del Comune di Brindisi aveva impugnato davanti al TAR la delibera della Giunta comunale con cui erano stati attribuiti incarichi dirigenziali fuori dotazione organica e, in particolare, un incarico conferito a un soggetto esterno. Il TAR Puglia – Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dubitando della conformità agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Parametri costituzionali: artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia – sezione staccata di Lecce, ordinanza del 27 aprile 2006 (r.o. n. 501 del 2006).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente ha omesso di valutare se gli atti amministrativi della fase procedimentale fossero impugnabili davanti al giudice amministrativo secondo i principi generali. La lacuna è tanto più grave perché la Cassazione a sezioni unite aveva già affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle delibere comunali circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni (Cass. SS.UU. n. 23605 del 2006).

Il principio

Il giudice rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale deve previamente tentare di risolvere la questione in via interpretativa. L’omissione di tale tentativo, specie quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato che consente una soluzione conforme a Costituzione, rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Qual è la regola sulla giurisdizione per gli incarichi dirigenziali nella PA?

Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, incluse quelle sugli incarichi dirigenziali, appartengono in via generale al giudice ordinario (giudice del lavoro) ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. Gli atti amministrativi presupposti, tuttavia, sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Cosa si intende per “obbligo di interpretazione conforme”?

Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se sia possibile interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione. Solo quando tale interpretazione non è praticabile è legittimo investire la Corte della questione.

Cosa sono gli incarichi dirigenziali “fuori dotazione organica”?

Sono incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, al di fuori dei posti previsti dalla pianta organica, in deroga alle normali procedure concorsuali. Il d.lgs. 165/2001 li disciplina ponendo limiti precisi alla loro attribuzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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