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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano e dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni televisive rese dall’on. Vittorio Sgarbi nella trasmissione “Sgarbi quotidiani”. Le offese all’avvocato Lucibello non erano collegate all’esercizio della funzione parlamentare. Annulla la delibera camerale del 4 febbraio 2004.

Di cosa si tratta

Il deputato Vittorio Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” andata in onda su Canale 5 il 17 ottobre 1996, aveva accusato l’avvocato Giuseppe Lucibello di abusi e di un rapporto privilegiato con il magistrato Antonio Di Pietro. Lucibello aveva querelato Sgarbi per diffamazione. La Camera dei deputati aveva deliberato che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano, settima sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 4 febbraio 2004. Il tribunale sosteneva che le dichiarazioni rese da Sgarbi nella trasmissione televisiva non presentavano alcun collegamento con l’esercizio della funzione parlamentare e non potevano essere coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto e dichiarato che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità, annullando la delibera del 4 febbraio 2004. Le dichiarazioni rese da Sgarbi in una trasmissione televisiva — in assenza di qualsiasi atto parlamentare preesistente del quale fossero la divulgazione esterna — non rientrano nella garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte ha ribadito che l’insindacabilità richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e un atto compiuto nell’esercizio della funzione parlamentare.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare in sede extraistituzionale (trasmissione televisiva, interviste) non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68 Cost. se non costituiscono la divulgazione di una scelta politica già espressa in atti funzionali parlamentari.

Domande e risposte

Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità in difformità dalla Giunta?

La Giunta per le autorizzazioni aveva proposto di negare la copertura, rilevando l’assenza di collegamento con atti parlamentari. L’Assemblea ha tuttavia votato in senso contrario alla proposta della Giunta.

Cosa distingue le “opinioni nell’esercizio delle funzioni” dalle dichiarazioni comuni?

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, occorre un nesso funzionale: le dichiarazioni extraparlamentari devono essere la “proiezione esterna” di un atto tipico della funzione (voto, interrogazione, discorso in aula).

Questa sentenza è gemella della n. 96/2007?

Sì, entrambe le decisioni riguardano conflitti di attribuzione sull’insindacabilità parlamentare e applicano lo stesso principio: le dichiarazioni ai media non bastano, occorre il nesso funzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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