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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli e dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Jannuzzi, contenute in articoli pubblicati su Panorama nel 2001 e ritenute diffamatorie dalla magistrata Ilda Boccassini. Annulla la delibera senatoria del 6 febbraio 2003.

Di cosa si tratta

Il senatore Raffaele Jannuzzi aveva pubblicato due articoli sul settimanale Panorama, nei numeri del 20 dicembre 2001 e del successivo, in cui riferiva di un presunto incontro tra magistrati italiani, svizzeri e spagnoli a Lugano con l’obiettivo di “incastrare Berlusconi”. La dottoressa Ilda Boccassini, citata negli articoli, aveva promosso azione civile per danni da diffamazione. Il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni di Jannuzzi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, lamentando che la delibera di insindacabilità del 6 febbraio 2003 era stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione: le dichiarazioni, rese su un settimanale, non erano collegate all’esercizio della funzione parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto e dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità, annullando la delibera del 6 febbraio 2003. Le dichiarazioni rese da un parlamentare su un giornale non sono coperte dalla prerogativa di insindacabilità ex art. 68 Cost. se non presentano un nesso funzionale con un atto parlamentare: non basta che il contenuto sia di argomento politico, occorre un collegamento diretto con l’esercizio delle funzioni.

Il principio

La prerogativa di insindacabilità parlamentare (art. 68, primo comma, Cost.) non copre le dichiarazioni rese da un parlamentare su organi di stampa che non siano espressione divulgativa di un atto parlamentare già compiuto nell’esercizio delle funzioni.

Domande e risposte

Cosa è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

È la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Perché gli articoli su Panorama non erano coperti dall’insindacabilità?

Perché non risultava alcun atto parlamentare preesistente del quale quegli articoli fossero la divulgazione esterna: le dichiarazioni erano state rese in una sede extraparlamentare senza nesso con l’esercizio della funzione.

Il conflitto di attribuzione può essere sollevato da un tribunale?

Sì: i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato possono essere sollevati anche da organi giurisdizionali, compreso un tribunale ordinario, quando ritengono che la loro sfera di attribuzioni sia stata lesa da un atto di un altro potere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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