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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 18 della legge regionale Umbria n. 8/2004, che fissano un limite massimo di 3 ettari per le tartufaie controllate (15 per i consorzi) e ne prevedono la riperimetrazione retroattiva. Il legislatore regionale può legittimamente porre limiti dimensionali alle tartufaie senza violare la Costituzione né la legge quadro statale.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria, con la legge n. 8/2004, ha introdotto limiti all’estensione massima delle tartufaie controllate: non più di 3 ettari per i singoli proprietari, 15 per i consorzi. La norma prevedeva anche la riperimetrazione delle tartufaie già riconosciute. Il TAR dell’Umbria aveva sollevato questione di costituzionalità, ritenendo che i limiti ledessero il diritto di proprietà dei fondi e la parità di trattamento tra raccoglitore e proprietario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo dell’Umbria ha impugnato gli artt. 4 e 18 della legge regionale n. 8/2004, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, terzo comma, Cost. Il rimettente riteneva che i limiti dimensionali rompessero l’equilibrio tra raccoglitore e proprietario sancito dalla legge quadro statale n. 752/1985, e violassero la proprietà e la libertà d’iniziativa economica del proprietario del fondo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La legge quadro n. 752/1985 non pone limiti dimensionali alle tartufaie, ma rimette alle Regioni la disciplina di dettaglio. Il legislatore regionale può quindi fissare limiti dimensionali nell’esercizio della propria competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali, senza violare né la legge statale né il diritto di proprietà.
Il principio
Le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali e nell’attuazione della legge quadro statale sui tartufi, possono legittimamente introdurre limiti dimensionali alle tartufaie controllate. Tali limiti non violano né il principio di eguaglianza, né la libertà d’iniziativa economica, né il diritto di proprietà, purché rispettino i principi fondamentali della legislazione statale.
Domande e risposte
Cosa sono le tartufaie controllate e perché la Regione può limitarle?
Le tartufaie controllate sono aree boschive o terreni dove il proprietario esclude la raccolta libera di terzi, apponendo apposite tabelle. La legge quadro statale (n. 752/1985) consente questa esclusione, ma non impone limiti di estensione. La Regione può fissarli nella propria competenza concorrente, per bilanciare l’interesse del proprietario con quello collettivo alla raccolta libera dei tartufi.
La riperimetrazione retroattiva delle tartufaie già esistenti è costituzionale?
Sì, secondo la Corte. Il termine di un anno concesso dalla legge umbra per adeguarsi ai nuovi limiti dimensionali è ragionevole e non comporta una lesione sproporzionata dei diritti acquisiti, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale nell’attuare la normativa quadro.
Qual è il rapporto tra raccoglitore di tartufi e proprietario del fondo?
La Corte aveva già ritenuto legittima, con la sentenza n. 328/1990, la libertà di raccolta dei tartufi perché protegge chi ne fa fonte di integrazione del reddito. I limiti dimensionali alle tartufaie controllate consentono di bilanciare tale libertà con il diritto del proprietario, senza che quest’ultimo prevalga in modo assoluto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza tra raccoglitore e proprietario
- Art. 41 della Costituzione — libertà d’iniziativa economica del proprietario del fondo
- Art. 42 della Costituzione — diritto di proprietà e suoi limiti
- Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni ambientali
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