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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria sull’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 in combinato disposto con l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999 sul recupero degli aiuti di Stato. Il difetto di motivazione sulla rilevanza e l’erroneità della premessa interpretativa rendevano la questione inammissibile.
Di cosa si tratta
Una società portuale (Medcenter Container Terminal s.p.a.) si era vista notificare una cartella esattoriale per il recupero di oltre 14 milioni di euro di sgravi contributivi sui contratti di formazione e lavoro, dichiarati aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea nel 1999 e confermati dalla Corte di giustizia. La società aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. Il Tribunale del lavoro di Reggio Calabria ha sollevato questione di costituzionalità sull’applicabilità di tale prescrizione in combinato con il termine comunitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 3, commi 9, lett. a), ultima parte, e 10, della legge n. 335/1995 in combinato disposto con l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Il rimettente sosteneva che la prescrizione quinquennale prevista dal diritto interno contrastasse con il termine decennale previsto dal regolamento comunitario per le iniziative della Commissione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per più ragioni. Primo: il rimettente aveva erroneamente individuato l’art. 15 del Reg. CE n. 659/1999 come norma applicabile al recupero da parte degli Stati membri, mentre tale articolo riguarda solo i poteri della Commissione. Secondo: il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza, omettendo di considerare se fosse applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione. Terzo: la questione in combinato disposto era strutturalmente scorretta, trattandosi di norme appartenenti a due ordinamenti distinti.
Il principio
Nel rapporto tra diritto comunitario e diritto interno, i due ordinamenti sono autonomi e distinti. Le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegittimi seguono le norme processuali nazionali, a condizione che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso il recupero. Il termine di prescrizione del Reg. n. 659/1999 riguarda i poteri della Commissione, non le azioni degli Stati membri nei confronti dei beneficiari.
Domande e risposte
Cosa sono gli aiuti di Stato illegittimi nel diritto comunitario?
Sono misure pubbliche (esenzioni fiscali, contributi, sgravi) che favoriscono selettivamente alcune imprese, distorcendo la concorrenza. Sono vietati dal Trattato CE (ora TFUE) e, se dichiarati incompatibili dalla Commissione, devono essere restituiti con gli interessi.
Quale prescrizione si applica al recupero degli sgravi contributivi dichiarati aiuti illegittimi?
La Corte non ha risposto nel merito, dichiarando inammissibile la questione. In linea generale, si applicano le norme processuali nazionali, purché non rendano impossible il recupero. La questione della prescrizione applicabile è stata affrontata da successiva giurisprudenza.
I contratti di formazione e lavoro erano agevolazioni lecite?
La Commissione europea ha ritenuto che gli sgravi contributivi differenziali accordati in base alla localizzazione geografica e alla dimensione dell’impresa costituissero aiuti di Stato selettivi e incompatibili con il mercato comune, cosa confermata dalla Corte di giustizia nel 2002.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato come parametro dal rimettente
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, secondo parametro invocato
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