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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 6 della legge Basilicata n. 9/2007 che, in assenza delle linee guida nazionali, imponeva propri criteri per la localizzazione degli impianti eolici richiamando una delibera regionale. Le Regioni non possono adottare autonomamente criteri di inserimento paesaggistico degli impianti da fonti rinnovabili finché lo Stato non abbia emanato le linee guida tramite Conferenza unificata.
Di cosa si tratta
La Basilicata aveva approvato la legge n. 9/2007 in materia energetica, il cui art. 6 assoggettava le procedure autorizzative per impianti eolici già in corso alla delibera di Giunta regionale n. 2920/2004, che individuava criteri di inserimento paesaggistico – compreso un divieto fino a 5 km dai Siti di Importanza Comunitaria. Il TAR Basilicata sospettava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. Il giudizio era promosso dalla sociétà Bluvento S.r.l. che chiedeva l’annullamento dei relativi dinieghi.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Basilicata ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6 della l.r. n. 9/2007 (nella parte in cui richiama la delibera G.R. n. 2920/2004) in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. s) Cost., ritenendo che le Regioni non possano individuare autonomamente i criteri di localizzazione degli impianti eolici in mancanza delle linee guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6: la materia dell’inserimento paesaggistico degli impianti da fonti rinnovabili spetta alla competenza esclusiva statale in materia ambientale. In assenza delle linee guida nazionali, la Regione non può surrogare autonomamente con criteri propri l’attività riservata alla Conferenza unificata. Dichiara invece non fondata la questione relativa all’art. 3 della stessa legge.
Il principio
La determinazione dei criteri di corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel paesaggio è riservata allo Stato attraverso linee guida adottate in sede di Conferenza unificata. Finché tali linee guida non siano emanate, le Regioni non possono adottare autonomamente criteri di localizzazione: farlo viola la competenza esclusiva statale sulla tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.).
Domande e risposte
Perché le Regioni non possono dettare autonomamente criteri per gli impianti eolici?
La tutela del paesaggio e dell’ambiente è affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 demanda specificamente alla Conferenza unificata l’approvazione delle linee guida nazionali. In assenza di queste, nessuna Regione può stabilire autonomamente dove gli impianti eolici non possano essere costruiti.
Qual era il difetto specifico della delibera G.R. n. 2920/2004?
La delibera vietava l’installazione di eolico fino a 5 km dai SIC e 10 km dalle ZPS. Tale perimetro, esteso a zone prive di peculiari valenze paesaggistiche, rendeva praticamente impossibile l’installazione di nuovi impianti nella Regione, violando in modo irragionevole la promozione delle fonti rinnovabili imposta dall’art. 12 d.lgs. 387/2003.
Che cosa succede alle procedure già avviate?
La dichiarazione di incostituzionalità rimuove il presupposto su cui si fondavano i dinieghi: le autorità non possono più applicare i criteri della delibera n. 2920/2004, dovendo invece procedere secondo la disciplina statale vigente (comprensivo del termine di 180 giorni per il procedimento autorizzativo).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza del divieto di localizzazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela ambientale e paesaggistica
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.