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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 2, comma 474, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), istitutivo del «Fondo per la mobilità dei disabili» presso il Ministero dei trasporti. La norma era illegittima nella parte in cui non prevedeva che il decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, violando il principio di leale cooperazione.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2008 aveva istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per finanziare un parco ferroviario dedicato al trasporto di disabili, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni per il 2009 e 2010. La Regione Veneto ha impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadesse le competenze regionali in materia di assistenza sociale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 2, comma 474, della l. n. 244/2007 in riferimento agli artt. 5, 117 quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. Il nucleo della censura era che la materia dei servizi sociali rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost., e lo Stato non può istituire fondi a destinazione vincolata senza il coinvolgimento regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha riconosciuto che la materia dei servizi sociali appartiene alla competenza regionale, ma ha anche ammesso che lo Stato ha competenze in materia di trasporti pubblici non locali. Il punto critico era l’assenza di qualsiasi partecipazione regionale: la norma prevedeva un decreto ministeriale senza alcun coinvolgimento delle Regioni, violando il principio di leale cooperazione. La declaratoria ha colpito esclusivamente la parte in cui non era prevista l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il principio

Quando una norma statale incide su materie di competenza regionale (qui: assistenza sociale) anche se persegue finalità unitarie (trasporto dei disabili), il principio di leale cooperazione impone che le Regioni siano coinvolte nel procedimento. Un decreto ministeriale adottato senza intesa con la Conferenza Stato-Regioni è costituzionalmente illegittimo.

Domande e risposte

Cosa è la Conferenza permanente Stato-Regioni?

È un organo di raccordo tra Stato e Regioni dove si raggiungono le intese su materie di interesse comune. L’intesa è più vincolante del semplice parere: richiede un accordo sostanziale tra le parti prima che lo Stato possa procedere.

I servizi sociali ai disabili sono di competenza statale o regionale?

Le attività di assistenza e servizi sociali appartengono alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, comma 4, Cost.). Lo Stato può intervenire solo quando siano in gioco livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m) o competenze esclusive statali.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Il decreto attuativo del Fondo per la mobilità dei disabili doveva essere adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La sentenza ha introdotto un requisito procedurale obbligatorio, a tutela dell’autonomia regionale in materia di politiche sociali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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