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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge venatoria della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008: illegittima la norma che estende il regime alpino a tutto il territorio regionale (comprese lagune e pianura), quella che impone l’adesione obbligatoria a un’unica associazione di cacciatori, quella sulle aziende agri-turistico-venatorie esentate dalla legge statale e quella che ammette l’uccellagione con reti. Alcune questioni sono dichiarate inammissibili o infondate.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge n. 6/2008 sulla programmazione faunistica e l’attività venatoria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne impugnò più articoli, sostenendo che la Regione – pur dotata di potestà legislativa primaria in materia di caccia – doveva rispettare gli standard minimi di tutela previsti dalla legge nazionale n. 157/1992 e dalle direttive europee sulla protezione degli uccelli selvatici.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente impugnò gli artt. 2 commi 1 e 3 (regime zona faunistica Alpi esteso a tutta la Regione), 14 e 17 (riserve di caccia e distretti venatori), 19 (associazione obbligatoria unica dei cacciatori), 23 commi 7-9 (aziende agri-turistico-venatorie) e 44 (uccellagione con reti), in riferimento agli artt. 3, 18, 117 primo e secondo comma lett. l) e s) della Costituzione e all’art. 4 dello Statuto speciale, denunciando il mancato rispetto degli standard minimi uniformi di tutela faunistica e della libertà di associazione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 commi 1 e 3 (territorio alpino impropriamente esteso), dell’art. 19 (associazione obbligatoria unica, lesiva dell’art. 18 Cost.), degli artt. 23 commi 8 e 9 e 44 (uccellagione con reti, già colpita dalla sent. n. 124/1990 sulla stessa Regione). Dichiara inammissibili le censure agli artt. 14 e 17 e non fondata quella all’art. 23 comma 7.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale con potestà legislativa primaria in materia di caccia devono rispettare gli standard minimi e uniformi di tutela ambientale fissati dallo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost.: non è ammissibile imporre ai cacciatori l’adesione a un’unica associazione né consentire pratiche vietate dalla legge quadro nazionale e dalle direttive UE.
Domande e risposte
Perché la norma sulle zone faunistiche alpine è illegittima?
La legge n. 157/1992 riserva il regime più favorevole (protezione dal 10 al 20%) solo alle vere zone montane alpine. Estenderlo a lagune e pianura avrebbe ridotto irragionevolmente le aree protette al di sotto degli standard minimi nazionali, ledendo la competenza esclusiva statale sulla tutela ambientale.
Cosa significa che l’obbligo di associarsi a un’unica associazione viola la Costituzione?
L’art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione, che include anche il diritto di non associarsi o di scegliere liberamente l’associazione di appartenenza. Obbligare tutti i cacciatori ad aderire a un unico soggetto collide con questo principio e con la norma statale che impone la rappresentanza paritaria di più categorie negli organismi faunistici.
Perché l’uccellagione con reti è incostituzionale?
La Corte aveva già dichiarato illegittime norme analoghe della stessa Regione con la sentenza n. 124/1990. Le reti non sono metodi rigidamente selettivi come richiesto dalla direttiva 79/409/CEE; la Regione non può derogare al divieto statale di uccellagione né alle obbligazioni internazionali ratificate dall’Italia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza
- Art. 18 della Costituzione — libertà di associazione, violata dall’obbligo di iscrizione a unica associazione venatoria
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; lett. s) competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente
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