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La Corte esamina la delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095, stralcio XI) in materia di fauna selvatica e personale. Alcune questioni sono dichiarate inammissibili per difetto di motivazione; altre, relative ai piani di abbattimento della fauna con personale senza licenza venatoria e all’equiparazione previdenziale, vengono accolte o respinte nel merito.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato diverse disposizioni della delibera: l’art. 1 consentiva piani di abbattimento della fauna selvatica affidati anche a soggetti privi di licenza venatoria; l’art. 2 estendeva un regime previdenziale favorevole a nuove categorie di dipendenti regionali senza copertura finanziaria; l’art. 3 riguardava acquisti e forniture di servizi.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1, 2, commi 1-3, e 3 della delibera legislativa del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095, stralcio XI). Parametri: artt. 3, 51, 81 c.4, 97 e 117, c.2, lett. o), Cost. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La questione sull’art. 2, commi 1 e 2 (estensione del regime previdenziale) in riferimento all’art. 117, c.2, lett. o), Cost. è dichiarata inammissibile; così anche la questione sull’art. 2, c.3 e sull’art. 3 in riferimento agli artt. 3, 51, 81 e 97 Cost. La decisione nel merito sulla parte residua (art. 1) verterà sulla compatibilità con i parametri costituzionali relativi all’incolumità pubblica e alle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Il principio
L’inammissibilità per difetto di motivazione ricorre anche nei giudizi in via principale quando il ricorrente non articola specificamente le argomentazioni a sostegno di ciascuna censura; il mero rinvio ai motivi di un precedente ricorso non soddisfa l’onere motivazionale.
Domande e risposte
Chi può essere autorizzato agli interventi di controllo della fauna selvatica?
In base alla disciplina statale-quadro (l. n. 157/1992), di norma solo personale dotato di licenza venatoria o agenti faunistico-ambientali; la legge regionale siciliana estendeva questa possibilità ad altri soggetti, suscitando dubbi sul rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica.
Perché l’estensione previdenziale era problematica?
Perché comportava nuovi oneri sul bilancio regionale non quantificabili né coperti, in potenziale violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. sull’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.
Che cos’è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?
Un organo statale con sede a Palermo che, nell’ordinamento speciale siciliano, svolge funzioni analoghe al commissario del Governo: può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale prima della promulgazione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della p.a., parametro invocato
- Art. 81 della Costituzione — copertura finanziaria delle leggi di spesa, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro invocato
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