Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lett. d), e), f), g), della legge Marche n. 11/2002: la Regione non può attribuire ex lege nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari (procuratori) e ai Prefetti, imponendone la partecipazione obbligatoria al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per la sicurezza.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva istituito un Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, prevedendo nel suo Comitato di indirizzo la partecipazione obbligatoria dei Prefetti della Regione e di alcuni Procuratori della Repubblica e del Procuratore generale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per invasione della competenza statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119 della Costituzione. La Corte ha ritenuto ammissibile solo la questione relativa all’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), concernente la composizione del Comitato di indirizzo.

La decisione della Corte

La questione è fondata. La norma regionale non si limita a consentire la partecipazione facoltativa di organi statali, ma attribuisce loro nuovi compiti ex lege, configurandoli come componenti obbligatori di un organo regionale. Ciò invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento degli uffici statali e giudiziari (art. 117, comma 2, lett. g), Cost. e art. 108, comma 1, Cost.).

Il principio

Le Regioni non possono, mediante legge, imporre ai titolari di uffici giudiziari o agli organi dello Stato di far parte di organi regionali: le forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali e regionali devono trovare fondamento in leggi statali o in accordi tra gli enti interessati, non in atti legislativi unilaterali regionali.

Domande e risposte

Una Regione può invitare organi statali a collaborare con le proprie strutture?

Sì, ma solo in forma volontaria e sulla base di accordi o di previsioni di legge statale. Non può imporre ex lege obblighi di partecipazione ai titolari di uffici statali o giudiziari.

Che cosa tutela l’art. 117, comma 2, lett. g), Cost.?

Riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Ne consegue che solo lo Stato può attribuire nuovi compiti ai propri organi.

La Regione Marche poteva comunque istituire un osservatorio sulla sicurezza?

Sì, la Corte non ha censurato l’istituzione dell’Osservatorio in sé, ma solo la composizione che imponeva obbligatoriamente la presenza di organi statali e giudiziari.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.