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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lett. d), e), f), g), della legge Marche n. 11/2002: la Regione non può attribuire ex lege nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari (procuratori) e ai Prefetti, imponendone la partecipazione obbligatoria al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio regionale per la sicurezza.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva istituito un Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, prevedendo nel suo Comitato di indirizzo la partecipazione obbligatoria dei Prefetti della Regione e di alcuni Procuratori della Repubblica e del Procuratore generale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per invasione della competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119 della Costituzione. La Corte ha ritenuto ammissibile solo la questione relativa all’art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), concernente la composizione del Comitato di indirizzo.
La decisione della Corte
La questione è fondata. La norma regionale non si limita a consentire la partecipazione facoltativa di organi statali, ma attribuisce loro nuovi compiti ex lege, configurandoli come componenti obbligatori di un organo regionale. Ciò invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull’ordinamento degli uffici statali e giudiziari (art. 117, comma 2, lett. g), Cost. e art. 108, comma 1, Cost.).
Il principio
Le Regioni non possono, mediante legge, imporre ai titolari di uffici giudiziari o agli organi dello Stato di far parte di organi regionali: le forme di collaborazione e coordinamento tra apparati statali e regionali devono trovare fondamento in leggi statali o in accordi tra gli enti interessati, non in atti legislativi unilaterali regionali.
Domande e risposte
Una Regione può invitare organi statali a collaborare con le proprie strutture?
Sì, ma solo in forma volontaria e sulla base di accordi o di previsioni di legge statale. Non può imporre ex lege obblighi di partecipazione ai titolari di uffici statali o giudiziari.
Che cosa tutela l’art. 117, comma 2, lett. g), Cost.?
Riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Ne consegue che solo lo Stato può attribuire nuovi compiti ai propri organi.
La Regione Marche poteva comunque istituire un osservatorio sulla sicurezza?
Sì, la Corte non ha censurato l’istituzione dell’Osservatorio in sé, ma solo la composizione che imponeva obbligatoriamente la presenza di organi statali e giudiziari.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — vincolo del giudice alla legge
- Art. 108 della Costituzione — riserva di legge statale sull’ordinamento giudiziario
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento degli uffici dello Stato
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