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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta infondatezza (profilo art. 24 Cost.) e la manifesta inammissibilità (profilo art. 3 Cost.) della questione: la condizione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’acquisizione della qualità di titolo esecutivo da parte della cambiale non lede il diritto di difesa, perché il creditore conserva altri strumenti processuali.

Di cosa si tratta

In un procedimento di opposizione all’esecuzione immobiliare, l’opponente aveva eccepito che le cambiali poste a fondamento dell’esecuzione non erano state regolarmente bollate sin dall’origine. Il Tribunale di Avellino dubitava che la condizione del bollo per la qualità di titolo esecutivo violasse la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sugli artt. 104 del r.d. n. 1669/1933 e 20 del d.P.R. n. 642/1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento dell’imposta di bollo sin dall’origine.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza per il profilo art. 24 Cost.: la norma condiziona solo l’eccezionale qualità di titolo esecutivo stragiudiziale, ma il creditore può comunque agire in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, esercitando i suoi diritti cambiari. Manifesta inammissibilità per il profilo art. 3 Cost.: il rimettente non ha considerato che l’obbligo di pagare il bollo grava in primis sul debitore (art. 22 d.P.R. n. 642/1972) e la motivazione sulla disparità di trattamento è incongrua.

Il principio

Non viola l’art. 24 Cost. subordinare la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento del bollo: ciò non impedisce l’accesso alla tutela giurisdizionale, perché il creditore conserva altri rimedi processuali.

Domande e risposte

La cambiale non bollata non vale come titolo esecutivo?

Esatto: non può fondare direttamente un’esecuzione forzata. Tuttavia il creditore può comunque esercitare i diritti cambiari, ad esempio chiedendo un decreto ingiuntivo o agendo in via ordinaria.

Chi è obbligato ad apporre il bollo sulla cambiale?

Principaliter il debitore (traente o emittente), ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 642/1972. Solo in via solidale l’obbligo può ricadere anche sul creditore.

Quali altri strumenti ha il creditore cambiario in mancanza di bollo?

Può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo), in via di cognizione ordinaria, o ricorrere a procedure esecutive fondate su altri titoli, esercitando in ogni caso i diritti cambiari inerenti al titolo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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