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La Corte dichiara la manifesta infondatezza (profilo art. 24 Cost.) e la manifesta inammissibilità (profilo art. 3 Cost.) della questione: la condizione dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’acquisizione della qualità di titolo esecutivo da parte della cambiale non lede il diritto di difesa, perché il creditore conserva altri strumenti processuali.
Di cosa si tratta
In un procedimento di opposizione all’esecuzione immobiliare, l’opponente aveva eccepito che le cambiali poste a fondamento dell’esecuzione non erano state regolarmente bollate sin dall’origine. Il Tribunale di Avellino dubitava che la condizione del bollo per la qualità di titolo esecutivo violasse la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Avellino ha sollevato questione sugli artt. 104 del r.d. n. 1669/1933 e 20 del d.P.R. n. 642/1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento dell’imposta di bollo sin dall’origine.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza per il profilo art. 24 Cost.: la norma condiziona solo l’eccezionale qualità di titolo esecutivo stragiudiziale, ma il creditore può comunque agire in via monitoria o in via di cognizione ordinaria, esercitando i suoi diritti cambiari. Manifesta inammissibilità per il profilo art. 3 Cost.: il rimettente non ha considerato che l’obbligo di pagare il bollo grava in primis sul debitore (art. 22 d.P.R. n. 642/1972) e la motivazione sulla disparità di trattamento è incongrua.
Il principio
Non viola l’art. 24 Cost. subordinare la qualità di titolo esecutivo della cambiale al regolare assolvimento del bollo: ciò non impedisce l’accesso alla tutela giurisdizionale, perché il creditore conserva altri rimedi processuali.
Domande e risposte
La cambiale non bollata non vale come titolo esecutivo?
Esatto: non può fondare direttamente un’esecuzione forzata. Tuttavia il creditore può comunque esercitare i diritti cambiari, ad esempio chiedendo un decreto ingiuntivo o agendo in via ordinaria.
Chi è obbligato ad apporre il bollo sulla cambiale?
Principaliter il debitore (traente o emittente), ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 642/1972. Solo in via solidale l’obbligo può ricadere anche sul creditore.
Quali altri strumenti ha il creditore cambiario in mancanza di bollo?
Può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo), in via di cognizione ordinaria, o ricorrere a procedure esecutive fondate su altri titoli, esercitando in ogni caso i diritti cambiari inerenti al titolo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di accesso alla tutela giurisdizionale
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