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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 138 c.p.c.: per effetto della sentenza n. 477/2002 e della sentenza n. 28/2004, è già presente nell’ordinamento il principio per cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Di cosa si tratta

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la citazione era stata consegnata all’ufficiale giudiziario entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma il destinatario l’aveva ricevuta dopo la scadenza. Il Tribunale di Civitavecchia chiedeva se ciò determinasse l’inammissibilità dell’opposizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione sull’art. 138 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza: per effetto della sentenza n. 477/2002 (che aveva dichiarato incostituzionale la norma sulla notifica a mezzo posta nella parte analoga) e della sentenza n. 28/2004, è già vigente il principio secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna all’ufficiale giudiziario. Le norme processuali vanno ora interpretate in questo senso, senza bisogno di ulteriori interventi della Corte.

Il principio

La notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’operatore postale): gli effetti processuali per il notificante non possono dipendere dal comportamento dell’ufficiale giudiziario o dal momento in cui il destinatario riceve l’atto.

Domande e risposte

Quando si perfeziona una notifica per chi notifica?

Al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o al servizio postale). Eventuali ritardi nella consegna al destinatario non ricadono sul notificante.

E per chi riceve la notifica?

Gli effetti si producono per il destinatario al momento in cui l’atto è a lui consegnato (o entra nella sua sfera di conoscibilità). Il momento del perfezionamento è quindi sdoppiato: diverso per il notificante e per il destinatario.

Come si è formato questo principio?

Con la sentenza n. 477/2002 (notifica a mezzo posta), poi esteso a tutte le notificazioni processuali con la sentenza n. 28/2004 e confermato in numerose pronunce successive.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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