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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge Liguria n. 10/1994 nella parte in cui determinano il reddito immobiliare rilevante per l’assegnazione degli alloggi ERP commisurandolo al valore locativo ex legge n. 392/1978, ormai abrogata e non più rappresentativa del reddito effettivo.

Di cosa si tratta

Un soggetto era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) perché titolare di un immobile il cui valore locativo (calcolato secondo la legge sull’equo canone, n. 392/1978) superava la soglia prevista dalla legge ligure. Il TAR per la Liguria dubitava dell’adeguatezza di tale parametro dopo l’abrogazione della legge n. 392/1978.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Liguria ha sollevato questione sugli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui usano il valore locativo ex legge n. 392/1978 come parametro per l’assegnazione (e per la decadenza) degli alloggi ERP.

La decisione della Corte

La questione è fondata. Il valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392/1978 non può più costituire un adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare, dopo che la legge n. 431/1998 ha profondamente mutato il regime delle locazioni urbane abrogando l’art. 12 della legge n. 392/1978. La scelta del legislatore regionale ligure è arbitraria e irrazionale, tanto più che la delibera CIPE del 13 marzo 1995 aveva già eliminato il riferimento al valore locativo ex legge n. 392/1978.

Il principio

Una norma regionale che, ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, usa come parametro un criterio di valutazione del reddito immobiliare ormai privo di significato (perché basato su una legge abrogata) è irragionevole e viola l’art. 3 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa è l’edilizia residenziale pubblica (ERP)?

È il sistema di alloggi pubblici (case popolari) assegnati da enti pubblici a soggetti con redditi bassi che non possono accedere al mercato privato. I requisiti di accesso e decadenza sono fissati dalle leggi regionali nell’ambito dei principi statali.

Cos’è il valore locativo ex legge n. 392/1978?

È il canone calcolato secondo i criteri dell’equo canone, sistema abrogato dalla legge n. 431/1998 che ha liberalizzato i canoni di locazione. Dopo l’abrogazione, quel parametro non riflette più il valore reale di un immobile.

Come devono essere determinati oggi i requisiti patrimoniali per l’ERP?

Devono far riferimento a criteri oggettivi e attuali: ad esempio il valore di mercato dell’immobile, la sua superficie abitabile, o indicatori fiscali (rendita catastale) che rispecchino effettivamente la situazione economica dell’assegnatario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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