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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137, 184 e 186 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), sollevata dal Tribunale di Catanzaro. Secondo la Corte, la norma non impedisce al creditore pretermesso di chiedere una nuova dichiarazione di fallimento autonoma, distinta dalla risoluzione del concordato. L’interpretazione sistematica del giudice rimettente non è imposta dalla lettera della legge.
Di cosa si tratta
Un creditore che non era stato incluso nell’elenco dei creditori al momento dell’omologa di un concordato preventivo non aveva potuto chiederne la risoluzione entro il termine di un anno. Il Tribunale di Catanzaro si chiedeva se ciò gli precludesse definitivamente di chiedere il fallimento del debitore inadempiente. La questione toccava il diritto di difesa e la parità di trattamento tra creditori.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Catanzaro ha impugnato il combinato disposto degli artt. 137, 184 e 186 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. La norma, nell’interpretazione adottata dal rimettente, precluderebbe al creditore pretermesso di richiedere il fallimento del debitore inadempiente una volta decorso l’anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento concordatario senza che fosse chiesta la risoluzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata. Chiarisce che la lettera degli artt. 137, 184 e 186 l. fall. non impone l’interpretazione sistematica del rimettente: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma ciò non significa che una nuova dichiarazione di fallimento — distinta da quella “in consecuzione” disciplinata dalla risoluzione — sia preclusa. Il giudice rimettente avrebbe potuto e dovuto adottare un’interpretazione conforme alla Costituzione, verificando se l’inadempimento integrasse insolvenza ai sensi dell’art. 5 l. fall.
Il principio
La mancata risoluzione del concordato preventivo non preclude di per sé una nuova dichiarazione di fallimento autonoma fondata su un’insolvenza accertata ai sensi dell’art. 5 l. fall. Il giudice ha l’obbligo di cercare un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare questione di legittimità.
Domande e risposte
Che cosa succede se il concordato preventivo non è stato risolto entro un anno?
Il vincolo concordatario rimane formalmente in vigore, ma ciò non esclude che un creditore insoddisfatto possa chiedere una nuova dichiarazione di fallimento qualora sussista uno stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 della legge fallimentare.
Il creditore pretermesso è tutelato anche se non ha partecipato al concordato?
Sì. Secondo la Corte, il giudice rimettente avrebbe potuto adottare un’interpretazione adeguatrice della norma, garantendo al creditore pretermesso la possibilità di richiedere il fallimento per insolvenza relativa a crediti non soddisfatti.
Qual era la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri?
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione fosse dichiarata infondata, sostenendo che tutti i creditori anteriori, inseriti o meno nell’elenco concordatario, godono degli stessi strumenti di tutela e del medesimo termine annuale per la risoluzione.
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