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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., sollevata dal Tribunale di Terni. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la possibilità di iscrivere la causa a ruolo sin dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, secondo i principi già affermati dalla Corte in materia di notificazioni.

Di cosa si tratta

L’opponente a un decreto ingiuntivo non aveva potuto iscrivere tempestivamente la causa a ruolo perché l’ufficiale giudiziario gli aveva restituito l’originale notificato con ritardo. Il Tribunale di Terni chiedeva se fosse illegittimo che l’opposizione divenisse improcedibile per un ritardo non imputabile all’opponente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Terni ha impugnato l’art. 647, commi primo e secondo, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’opposizione possa proseguire quando la mancata costituzione in giudizio dell’opponente è dipesa da causa a lui non imputabile (ritardo nella riconsegna dell’originale notificato).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione inammissibile. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario: da quel momento l’opponente può già iscrivere la causa a ruolo. Il rimettente non aveva considerato questa possibilità, fondata su un solo interesse economico (evitare i costi di iscrizione prima della conferma della ritualità della notifica), che non giustifica la preclusione denunciata. La motivazione era dunque carente.

Il principio

In materia di notificazioni, il termine per compiere atti processuali decorre, per il notificante, dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità costituzionale senza avere previamente verificato e scartato ogni possibile interpretazione adeguatrice della norma.

Domande e risposte

Da quando decorre il termine per iscrivere a ruolo l’opposizione a decreto ingiuntivo?

Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 28/2004 e n. 477/2002), la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. L’opponente può quindi iscrivere a ruolo anche prima che la notifica si perfezioni per il destinatario.

Cosa succede se l’ufficiale giudiziario restituisce in ritardo l’originale?

Il ritardo nella riconsegna non impedisce l’iscrizione a ruolo. L’opponente avrebbe potuto costituirsi in giudizio con la copia (velina), come già previsto per le notifiche a mezzo posta dall’art. 5, comma 3, della legge n. 890/1982.

L’opposizione diventa improcedibile se l’iscrizione è tardiva?

Sì, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ma il problema posto dal rimettente non sussisteva nel caso concreto perché l’opponente aveva la possibilità — non adeguatamente esplorata — di iscrivere la causa a ruolo sin dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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