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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 4, comma 1, della legge n. 279/2002, che esclude l’irretroattività del divieto di benefici penitenziari per i reati già inclusi nell’art. 4-bis ord. penit. prima del 1992. I due gruppi di detenuti non sono comparabili in base all’art. 3 Cost. perché i due interventi legislativi hanno natura diversa.
Di cosa si tratta
La legge n. 279/2002 ha modificato l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario aggiungendo nuovi reati ostativi alla concessione di misure alternative. La norma transitoria prevedeva l’irretroattività solo per i nuovi reati, lasciando invariato il regime per i reati già ostativi fin dal decreto-legge del 1992. Due detenuti condannati per sequestro di persona chiedevano di beneficiarne.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai reati già presenti nel vecchio testo dell’art. 4-bis (commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 306/1992) il principio di irretroattività previsto per i nuovi reati ostativi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate, riunendo i due giudizi. La legge del 2002 ha aggiunto nuovi reati all’elenco, mentre il d.l. del 1992 non aveva ampliato l’elenco ma aveva introdotto il requisito della collaborazione per i reati già previsti. I due interventi legislativi non sono omogenei, quindi i due gruppi di detenuti non costituiscono termini di paragone validi ai fini dell’art. 3 Cost.
Il principio
Non viola l’art. 3 Cost. la norma transitoria che prevede l’irretroattività del divieto di benefici solo per i reati ostativi di nuova introduzione e non per quelli già previsti, poiché i due interventi legislativi sono qualitativamente diversi e le situazioni poste a confronto non sono omogenee.
Domande e risposte
Cosa sono i reati ostativi ai benefici penitenziari?
Sono i reati elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario per i quali le misure alternative (affidamento, semilibertà, permessi premio) non possono essere concesse in assenza di collaborazione con la giustizia. Vi rientrano reati gravi come sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa e terrorismo.
Perché l’irretroattività è stata prevista solo per i nuovi reati del 2002?
Il legislatore ha ritenuto che aggiungere nuovi reati all’elenco costituisse una reformatio in peius del trattamento penitenziario, da non applicare retroattivamente. Per i reati già ostativi dal 1992, invece, nulla è cambiato rispetto al regime preesistente.
La Corte aveva già esaminato questioni simili?
Sì. Con la sentenza n. 273/2001 e l’ordinanza n. 280/2001, la Corte aveva già escluso che l’applicabilità del divieto ai detenuti già condannati prima del 1992 violasse il principio di irretroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
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