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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1193, comma 1, del codice della navigazione, nella parte in cui prevede sanzioni più elevate per le navi non da diporto rispetto a quelle da diporto in caso di navigazione senza documenti di bordo. Le due categorie non sono omogenee e la “forbice” sanzionatoria consente al giudice un’applicazione proporzionata.

Di cosa si tratta

Un pescatore proprietario di un’imbarcazione aveva ricevuto una sanzione ai sensi dell’art. 1193 del codice della navigazione per avere navigato privo dei documenti di bordo. La sanzione applicabile alle navi commerciali (da tre a diciotto milioni di lire) era assai superiore a quella prevista per le navi da diporto (da centomila a un milione di lire). Il Giudice di pace di Taranto dubitava della costituzionalità di questa disparità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Taranto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1193, comma 1, del codice della navigazione (nel testo modificato dal d.lgs. n. 507/1999), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento sanzionatorio tra navi da traffico e navi da diporto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La navigazione da diporto e quella professionale non sono omogenee: diversi sono lo scopo (sportivo-ricreativo vs. lucrativo), il tipo di navigazione (non professionale vs. professionale) e il titolo di conduzione (abilitativo vs. professionale). L’ampiezza della forbice sanzionatoria consente al giudice di modulare la pena in base alla gravità concreta della violazione, sia per navi maggiori sia per navi minori.

Il principio

La diversità di regime sanzionatorio tra navi da traffico e navi da diporto in caso di navigazione senza documenti di bordo non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché le due categorie non sono omogenee. La valutazione della congruenza delle sanzioni è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo manifesta irragionevolezza.

Domande e risposte

Perché le sanzioni per le navi da traffico sono più alte di quelle per le navi da diporto?

Perché le due categorie di navigazione sono disciplinate da regimi diversi: le navi da diporto seguono la legge n. 50/1971, che esclude l’applicazione del codice della navigazione, mentre per le altre imbarcazioni si applica l’art. 1193 cod. nav. La diversità di finalità (ricreativa vs. commerciale) giustifica la differenza.

Il giudice può applicare una sanzione più lieve per navi di piccole dimensioni?

Sì. L’ampiezza della forbice tra minimo e massimo edittale permette al giudice di determinare una sanzione concretamente proporzionata alla gravità della violazione, differenziando tra navi maggiori e minori.

Questa questione era già stata esaminata dalla Corte?

Sì. Già con la sentenza n. 36/1973, la Corte aveva esaminato una questione analoga riferita alla versione penale dell’art. 1193 cod. nav., ritenendola infondata per le stesse ragioni di flessibilità della forbice sanzionatoria.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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