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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 448/1988 (processo penale minorile), che richiedono il consenso dell’imputato per la pronuncia di sentenze di non luogo a procedere o di condanna nell’udienza preliminare. Le censure sono già state esaminate con la sentenza n. 195/2002 e non sono stati proposti argomenti nuovi.
Di cosa si tratta
Nel processo penale minorile, il giudice dell’udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere (per perdono giudiziale o irrilevanza del fatto) o di condanna a pena pecuniaria solo con il consenso del minore imputato. Quattro giudici di tribunali per i minorenni di Palermo e Salerno ritenevano questo requisito contrario all’interesse del minore, costretto a subire un dibattimento inutile se rifiuta il consenso o è contumace.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Palermo e Salerno hanno impugnato l’art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dalla legge n. 63/2001, in riferimento agli artt. 3, 10, 27 (terzo comma), 31 (secondo comma) e 111 (quinto comma) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i quattro giudizi e dichiara tutte le questioni manifestamente infondate. La sentenza n. 195/2002 aveva già accolto parzialmente questioni analoghe (sentenze di non luogo a procedere senza accertamento di responsabilità) e la sentenza n. 149/2003 aveva esteso il proscioglimento per irrilevanza del fatto al dibattimento. I rimettenti non hanno portato argomenti nuovi. La censura sull’art. 111 Cost. è infondata perché la contumacia non integra “impossibilità di natura oggettiva” alla formazione della prova in contraddittorio.
Il principio
Il consenso del minore imputato come condizione per la definizione del procedimento nell’udienza preliminare minorile è già stato scrutinato dalla Corte e non può essere rimesso in discussione in assenza di argomenti nuovi. La contumacia dell’imputato non costituisce impossibilità oggettiva di formazione della prova in contraddittorio.
Domande e risposte
Il minore imputato contumace può essere giudicato senza il suo consenso?
No, secondo la disciplina vigente. La Corte ha però chiarito che la contumacia non è una situazione di “impossibilità oggettiva” che consentirebbe di formare la prova al di fuori del contraddittorio. L’imputato che non si presenta semplicemente sceglie di non partecipare.
La sentenza n. 195/2002 aveva già risolto la questione?
In parte. Quella sentenza aveva dichiarato incostituzionale il requisito del consenso per le sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità (es. difetto di querela). Per le sentenze che richiedono un accertamento di responsabilità, il consenso rimane necessario.
Cosa cambia per il minore dopo la sentenza n. 149/2003?
Con quella sentenza la Corte ha reso possibile la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto anche in dibattimento, così il minore che rifiuta il consenso in udienza preliminare può comunque ottenere quella formula favorevole nella fase successiva.
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