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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce affinché rivaluti la rilevanza della questione sull’art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato), alla luce della sentenza n. 169/2003 con cui la Corte aveva già dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non consentiva il rinnovo della richiesta di rito abbreviato subordinata a integrazione probatoria.

Di cosa si tratta

L’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato subordinato all’esame della persona offesa, ma il Giudice dell’udienza preliminare aveva rigettato la richiesta e disposto il rinvio a giudizio. Il Tribunale di Lecce si interrogava se l’imputato potesse rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lecce ha impugnato gli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’imputato possa rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato già proposta al G.i.p. e da questi rigettata.

La decisione della Corte

La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, era intervenuta la sentenza n. 169/2003 che aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 438, comma 6, c.p.p. nella parte in cui non consentiva, in caso di rigetto della richiesta condizionata, il rinnovo prima dell’apertura del dibattimento. Il Tribunale deve verificare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

Il principio

Quando, dopo la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, sopravviene una pronuncia della Corte che incide sulla norma impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Domande e risposte

L’imputato può rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato dopo il rigetto del G.i.p.?

Sì, a seguito della sentenza n. 169/2003 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 438, comma 6, c.p.p. nella parte in cui non lo consentiva. L’imputato può ora rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Cosa succede quando la Corte emette una pronuncia rilevante dopo l’ordinanza di rimessione?

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione sia ancora attuale, visto che la norma potrebbe essere già stata modificata o dichiarata incostituzionale.

Il giudizio abbreviato comporta uno sconto di pena?

Sì. In caso di condanna nel rito abbreviato, la pena è ridotta di un terzo. Per i reati puniti con l’ergastolo, si applica la pena di trenta anni di reclusione, salvo le eccezioni di legge.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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