Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge Regione Marche n. 10/2002, nella parte in cui attribuisce al difensore civico regionale — anziché a un organo di governo — il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso. Il difensore civico non è un organo di governo regionale.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva approvato una legge sul risparmio energetico e il contenimento dell’inquinamento luminoso che, in caso di inadempimento dei Comuni, attribuiva al difensore civico regionale il potere di nominare un commissario ad acta. Il Governo impugnava la norma davanti alla Corte costituzionale in via principale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, in riferimento agli artt. 114, 117 (secondo comma, lett. p) e 120 della Costituzione, nella parte in cui affida al difensore civico regionale — e non a un organo di governo — il potere sostitutivo verso i Comuni inadempienti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione fondata e l’art. 10 costituzionalmente illegittimo. Pur riconoscendo che le Regioni possono disciplinare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, la giurisprudenza costituzionale richiede che tali poteri siano sempre imputati a organi di governo regionale (non ad apparati amministrativi). Il difensore civico è un organo di tutela della legalità amministrativa, non un organo di governo, e non può assumere la responsabilità politica di misure sostitutive che incidono sull’autonomia costituzionale dei Comuni.
Il principio
I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali devono essere esercitati da organi di governo della Regione, non da organi amministrativi come il difensore civico. Le scelte in materia presentano un grado di politicità tale da richiedere imputazione agli organi di vertice regionali.
Domande e risposte
Le Regioni possono esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni?
Sì, ma nel rispetto di rigorosi limiti: la legge regionale deve prevedere e disciplinare i presupposti, la sostituzione deve riguardare solo atti obbligatori privi di discrezionalità, il potere deve spettare a un organo di governo regionale e devono essere garantite procedure di leale collaborazione con l’ente sostituito.
Chi può nominare un commissario ad acta in sostituzione di un Comune inadempiente?
Secondo la Corte, solo un organo di governo regionale (es. la Giunta regionale), non un organo amministrativo come il difensore civico. La responsabilità politica della sostituzione deve ricadere su chi è istituzionalmente preposto alle determinazioni di politica generale.
Perché il difensore civico non può esercitare questi poteri?
Il difensore civico è preposto alla vigilanza sulla legalità e la regolarità dell’azione amministrativa, con compiti di segnalazione e suggerimento. Non ha le caratteristiche di un organo di governo e non assume responsabilità politica, che è invece indispensabile per l’esercizio di poteri sostitutivi incidenti sull’autonomia di enti politicamente rappresentativi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.