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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, nella parte in cui non riconosce il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore subordinato per i danni da demansionamento. Il credito risarcitorio è omogeneo a quelli già muniti di privilegio (infortuni, malattie professionali, licenziamento illegittimo).

Di cosa si tratta

Un lavoratore subordinato aveva ottenuto una sentenza che condannava il datore di lavoro al risarcimento dei danni da demansionamento (assegnazione a mansioni inferiori in violazione dell’art. 2103 c.c.). Fallito il datore, il lavoratore chiedeva che il suo credito risarcitorio fosse ammesso al passivo con il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il Tribunale di Ferrara dubitava che l’esclusione di questo credito dal privilegio fosse costituzionalmente legittima.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ferrara ha impugnato l’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento causati dal comportamento illegittimo del datore di lavoro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione fondata. Il credito per danni da demansionamento ha natura e fonte analoghe ai crediti già muniti di privilegio: deriva da una violazione di obblighi contrattuali del datore che incide sulla persona e sulla professionalità del lavoratore, esattamente come i crediti per infortuni sul lavoro (sent. n. 326/1983) e malattie professionali (sent. n. 220/2002), per i quali la Corte aveva già esteso il privilegio. Escluderlo crea una disparità irragionevole tra crediti omogenei.

Il principio

È illegittimo escludere dal privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. il credito del lavoratore per danni da demansionamento, poiché esso è omogeneo ai crediti risarcitori già privilegiati (infortuni, malattia professionale, licenziamento illegittimo). La mancata inclusione viola l’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Cos’è il demansionamento?

Il demansionamento consiste nell’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle pattuite o acquisite, in violazione dell’art. 2103 c.c. Può comportare danni alla professionalità, alla salute psico-fisica e alla dignità del lavoratore.

Cosa significa che un credito è “privilegiato” in caso di fallimento?

In caso di fallimento del datore, i crediti privilegiati vengono soddisfatti prima dei crediti chirografari (ordinari). Il privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis c.c. garantisce al lavoratore di recuperare il proprio credito con precedenza su altri creditori, riducendo il rischio di rimanere insoddisfatto.

La Corte aveva già esteso il privilegio in casi simili?

Sì. Con la sentenza n. 326/1983 lo aveva esteso ai crediti per danni da infortuni sul lavoro, e con la sentenza n. 220/2002 a quelli per danni da malattia professionale. La pronuncia n. 113/2004 si inserisce in questa linea giurisprudenziale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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