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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del codice della strada, che imponeva a pena di inammissibilità il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale come condizione per ricorrere al Giudice di pace avverso i verbali di infrazione. La norma viola gli artt. 3 e 24 Cost.
Di cosa si tratta
Il codice della strada, modificato nel 2003, aveva introdotto l’obbligo di versare preventivamente una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione per poter proporre ricorso direttamente al Giudice di pace avverso il verbale di contravvenzione. La mancata cauzione determinava l’inammissibilità del ricorso. Dodici Giudici di pace da tutta Italia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Dodici Giudici di pace hanno impugnato l’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione. Tutti concordavano nel ritenere che la cauzione creasse un accesso alla giustizia riservato ai cittadini più facoltosi, escludendo di fatto i meno abbienti.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i dodici giudizi e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del codice della strada. La norma reintroduceva sostanzialmente la regola del “solve et repete” già dichiarata incostituzionale in passato, precludendo l’accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di disponibilità economica e creando una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini. La Corte dichiara altresì inammissibile la questione sollevata da uno dei rimettenti (G. di pace di Mestre, r.o. n. 996/2003) per difetto di rilevanza.
Il principio
Una norma che subordina l’accesso alla tutela giurisdizionale al versamento di una cauzione obbligatoria — a pena di inammissibilità del ricorso — viola gli artt. 3 e 24 Cost. perché crea una disparità di trattamento fondata sulla disponibilità economica e comprime il diritto inviolabile di agire in giudizio.
Domande e risposte
Posso impugnare un verbale del codice della strada senza pagare anticipatamente la multa?
Sì. Dopo la sentenza n. 114/2004, la norma che imponeva la cauzione obbligatoria è stata dichiarata incostituzionale. È possibile ricorrere al Giudice di pace senza versare anticipatamente alcun importo.
Cosa si intende per regola del “solve et repete”?
La regola del “solve et repete” (paga e poi ricorri) imponeva al cittadino di corrispondere prima la somma pretesa dall’amministrazione e di contestarla solo successivamente. La Corte aveva dichiarato tale regola incostituzionale già negli anni Sessanta (sent. n. 21/1961 e n. 67/1960), e la sentenza n. 114/2004 ha confermato che non può essere reintrodotta sotto forma di cauzione obbligatoria.
Quale rimedio alternativo esiste al ricorso al Giudice di pace?
Il cittadino può proporre ricorso al Prefetto (ricorso amministrativo), che non richiede il versamento di alcuna cauzione. Questa alternativa era già disponibile prima della riforma del 2003 e rimaneva svincolata dall’onere economico introdotto dalla norma dichiarata incostituzionale.
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